December 13th 2008

Istruzione “dignitas personae. su alcune questioni di bioetica”

Qui di seguito il link (su Zenit.org) al documento della Congregazione per la Dottrina della Fede: http://zenit.org/article-16493?l=italian

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November 28th 2008

segnalazione video

Segnalo un video pubblicato su YouTube inerente la Sentenza della Cassazione su Eluana. È il punto di vista di quattro giuristi, tutti professori ordinari di Diritto privato, che spiegano perché sia inaccettabile la sentenza delle Sezioni unite che ha rigettato il ricorso relativo al “caso Englaro”. Ringrazio il Prof. Alberto Gambino per la segnalazione.

Video: http://it.youtube.com/watch?v=XmO8o53hAR0

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November 24th 2008

sentenza “su” eluana englaro

Riporto qui di seguito la sentenza che la Corte di Cassazione ha emesso nelle scorse ore.

Lascio ogni commento al Lettore, ritenendo assolutamente superfluo aggiungere alcunché.

Leonardo M. Macrobio

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Corte di cassazione

Sezioni unite civili

Sentenza 13 novembre 2008, n. 27145

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Viene impugnato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano il decreto in data 9 luglio 2008, con il quale quei giudici - in dichiarata applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto enunciato nella sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 di questa Corte - hanno accolto l’istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale di E.E., in stato vegetativo permanente sin dal gennaio 1992 a seguito di grave trauma cranico encefalico riportato in un incidente stradale: istanza volta ad ottenere l’«autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (di quest’ultima) realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico».

Resistono, con separati controricorsi, il curatore speciale ed il padre e tutore della E.

La difesa del secondo ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

2. Il rinvio alla Corte milanese è stato, a suo tempo, disposto in conseguenza dell’accoglimento dei ricorsi proposti dai rappresentanti legali di E.E., odierni resistenti, avverso il precedente decreto in data 16 dicembre 2006, della stessa Corte territoriale, con cui l’identica loro congiunta istanza di interruzione del trattamento di alimentazione artificiale della interessata era stata invece respinta.

Nel cassare quel decreto, la ricordata sentenza n. 21748 del 2007:

a) ha fatto, in premessa, riferimento al principio del “consenso informato”, che sta “alla base del rapporto medico paziente” e costituisce “norma di legittimazione del trattamento sanitario” (altrimenti illecito), secondo il consolidato orientamento delle Sezioni civili e penali di questa Corte [Sez. III civile, nn. 10014/94; 364/97; 5444/06; sez. IV penale 3/x/2001, ex plurimis], quale elaborato in sede interpretativa delle numerose leggi speciali, regolatrici della materia, a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833, in particolare art. 33), e che trova consonanza nelle fonti sovranazionali [Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000] e nel codice di deontologia medica del 2006 (art. 35), oltreché «sicuro fondamento costituzionale». In particolare: nell’art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell’art. 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990); e nell’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che come interesse della collettività, e per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge e sempre che il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno a quella degli altri (così Corte Costituzionale, sentenze nn. 258/94 e 118/96);

b) ha posto poi in rilievo l’innegabile correlazione del “consenso informato” con la “facoltà del paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”. In coerenza al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, “la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del rispetto della persona umana in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”. Stante che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”. Per cui, correlativamente, “in presenza di una determinazione autentica e genuina” dell’interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico “non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte” (come testualmente, già in Sezione I penale 11 luglio 2002);

c) ha affrontato, quindi, il problema che si presenta nel caso in cui il soggetto (adulto) non sia, come nella specie, in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza.

Ed in coerenza, anche per tal profilo, all’esigenza di tutela dei valori di libertà e dignità della persona - realizzabili, in tal caso, in combinato contesto con la normativa codicistica posta a presidio dell’incapace (artt. 357 ss., 424 c.c.) e con equo bilanciamento con il valore della vita - è pervenuta (la citata sentenza n. 21748) alla conclusione che “all’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale”.

Con la necessaria precisazione che “la funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consenta di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi”. Nel senso che, nel consentire al trattamento sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli, dovendo egli “innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, dovendo decidere non al posto dell’incapace né per l’incapace, ma con l’incapace, quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza”.

Per cui, al Giudice [cui non può essere richiesto di ordinare l'interruzione di un trattamento sanitario, non costituente forma di accanimento terapeutico, come quello che si risolve nell'alimentazione artificiale tramite sondino nasogastrico] spetta propriamente ed unicamente il “controllo della legittimità della scelta (interruttiva) operata (dal tutore) nell’interesse dell’incapace”;

d) ha così conclusivamente enunciato - in risposta ai quesiti formulati dai ricorrenti - il principio di diritto per cui “Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (1) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (2) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ed, ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.

2 bis. Con riferimento quindi alla particolare e dolorosa vicenda in esame, quella sentenza - sulla premessa in fatto che “dagli atti risulta pacificamente che nella indicata situazione [di stato vegetativo permanente] si trova, sin dal 1992, E.E.” [che, in ragione di tale condizione, "pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con l'ambiente esterno", non essendovi in lei "alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, né alcuna capacità dì risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni, visivi, uditivi, tattili, dolorifici"] - ha cassato, appunto, il decreto in quella sede impugnato, ritenendo fondata la censura dei ricorrenti quanto all’avere, in tal contesto, il Collegio milanese “omesso di ricostruire la presunta volontà di E. e di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti”. Per cui ha stabilito che “tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice di rinvio”.

3. La Corte milanese, in diversa composizione, quale designata giudice di rinvio, in esito all’indagine così demandatale, ha, sul punto, espresso quindi il convincimento che le prove assunte, “attendibili, univoche, efficaci e conferenti”, autorizzassero la conclusione della “correttezza della determinazione volitiva del legale rappresentante dell’incapace nella sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui il tutore si fa e deve farsi portavoce”.

E ciò in considerazione sia della straordinaria durata dello stato vegetativo permanente (e quindi irreversibile) di E., sia della, altrettanto straordinaria, tensione del suo carattere verso la libertà, nonché della inconciliabilità della sua concezione sulla dignità della vita con la perdita totale ed irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all’altrui volere, tutti fattori che appaiono nella specie prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e per sé considerata.

3 bis. Nel decreto del luglio 2008, avverso cui è ora ricorso, quei giudici - pur ritenendo estraneo al giudizio di rinvio l’accertamento della precondizione di irreversibilità dello stato vegetativo della E. (anche perché già effettuato nella precedente fase di appello e non impugnato, e comunque condiviso dallo stesso P.M. intervenuto in causa nel suo parere conclusivo) - hanno, ciò nonostante, reputato “doverosa, data la gravità, importanza e delicatezza della decisione da assumere”, una autonoma verifica, in quella sede di rinvio, delle condizioni cliniche di E.E.

Per cui essi hanno analiticamente e approfonditamente nuovamente vagliato tutta la documentazione al riguardo versata in atti [dagli accertamenti di diagnostica strumentale e clinica effettuati in occasione del primo ricovero, a seguito dell'incidente stradale, nel 1992, agli ulteriori accertamenti anche di carattere prognostico, effettuati, nel 1996, nel corso di giudizio di interdizione di E. e sfocianti nella certificazione di persistenza della sua condizione vegetativa]; hanno valutato in particolare le risultanze della relazione medica redatta dal primario di neurologia dell’Ospedale Niguarda di Milano, esibita dal tutore nella pregressa fase processuale, leggendole in correlazione anche alle indicazioni contenute nella relazione, “di sicuro valore scientifico”, redatta da una task force di esperti del Ministero della Sanità (che, a sua volta, prendeva atto degli studi che in ambito internazionale erano pervenuti a definire gli standards per la definizione di S.V.P.).

Ed - anche in considerazione del fatto che, alla stregua di quei parametri, il tempo di attesa per ritenere irreversibile uno stato vegetativo era orientativamente indicato in mesi tre per un bambino e in un anno per un adulto, mentre la condizione negativa della interessata permaneva invariata da ben sedici anni - ha ritenuto appunto quella Corte di merito sussistenti, nella specie, entrambe le condizioni legittimanti l’istanza del tutore.

4. Nell’impugnare il riferito ultimo decreto, la Procura di Milano non ha, per altro, più investito la condizione relativa alla ricostruzione della volontà presunta di E.E. (di cui non ha quindi contestato la conformità all’istanza del tutore, condivisa dal curatore speciale, nel senso della contrarietà ad una sua sopravvivenza meramente biologica), ma ha unicamente addebitato ai giudici del rinvio di avere errato nel ritenere preclusa una reiterazione della indagine sulla effettiva irreversibilità dello stato vegetativo della interessata, e di non avere adeguatamente motivato la conclusione - cui, in esito alla valutazione poi comunque rinnovata, essi erano pervenuti - in ordine alla conferma di quella condizione di irreversibilità non suffragata da una, pur chiesta, nuova C.T.U.

5. Nei rispettivi controricorsi, tutore e curatore speciale di E.E. hanno, in ordine logico, eccepito:

a) l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, per difetto di legittimazione del P.M. a proporla;

b) l’inammissibilità, comunque, di entrambi i suoi motivi. Quanto al primo, perché la presupposta formazione di un giudicato in ordine alla condizione clinica di SVP della E. era priva di rilievo nell’economia della decisione, avendo la Corte territoriale comunque riesaminato anche la sussistenza di quella condizione; e, quanto al secondo, perché surrettiziamente rivolto ad eludere il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio;

c) l’infondatezza, in subordine, dei motivi stessi, “perché formulati non già a partire da fatti o perlomeno indizi concreti attinenti la condizione effettiva di E.E. - sulla quale nessuno ha potuto purtroppo segnalare novità - bensì a partire da ipotesi teoriche astratte, come è quella per cui la irreversibilità in genere non sarebbe mai accertabile”.

6. Il P.G. presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. L’odierna impugnazione è insuscettibile però di esame, e non può quindi sottrarsi ad una declaratoria di inammissibilità, perché - come esattamente dedotto da entrambi i resistenti, con eccezione pregiudiziale la cui fondatezza è stata, in via principale, condivisa anche dal P.G. presso questa Corte - il P.M. presso la Corte di merito effettivamente è carente della legittimazione a proporla.

8. Diversamente, infatti, che nel processo penale - in cui al P.M. è attribuita la titolarità della correlativa azione nell’interesse dello Stato - nel processo civile, che è processo privato di parti, la presenza del P.M. ha carattere eccezionale, perché derogatoria del potere dispositivo delle parti stesse, risultando normativamente prevista solo in ipotesi peculiari di controversie coinvolgenti anche un “interesse pubblico”.

Ed in correlazione appunto al rilievo che, in determinate tipologie di giudizi, è attribuito al “pubblico interesse”, le funzioni del P.M., in sede civile, sono graduate dal legislatore nelle forme dell’intervento volontario (art. 70, comma terzo, c.p.c.), dell’intervento necessario (nelle cause davanti alla Corte di cassazione e nelle cause, tra l’altro, relative allo “stato e capacità delle persone”, di cui, rispettivamente, ai commi secondo e primo, n. 3, del citato art. 70) ovvero anche del potere di azione, ove questo, ai sensi del precedente art. 69 del codice di procedura, sia espressamente previsto dalla legge [come nei casi, ad esempio, delle azioni per la nomina di un curatore speciale all'incapace, per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, per l'apposizione di sigilli relativamente a beni ereditari, di cui agli artt. 79, 735, 754 c.p.c., ovvero alle azioni per l'annullamento di deliberazioni sociali illegittime, per la nomina di un curatore allo scomparso, per la dichiarazione di assenza e di morte presunta, per la dichiarazione di interdizione, di cui, rispettivamente, agli artt. 23, 48, 50, 58, 85 cod. civ., ecc.].

Il potere di impugnazione del P.M. è poi specificamente disciplinato (come ancor più penetrante forma di suo coinvolgimento nel processo civile) dall’art. 72 c.p.c. che, testualmente, lo limita alle “sentenze relative a cause matrimoniali” (escluse quelle di separazione) ed alle “sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali”.

Per esegesi giurisprudenziale la facoltà di impugnazione è stata per altro riconosciuta al P.M. anche in relazione alle cause che (ex art. 69 c.p.c.) egli avrebbe potuto proporre, sul rilievo che il potere di azione trovi il suo naturale complemento in quello, appunto, di impugnazione della sentenza che abbia deciso in senso difforme alla prospettazione dell’attore (sentenze nn. 4273/91, 2437/96, 10779/97 e successive conformi).

Fermo, però, è nella stessa giurisprudenza il principio per cui, fuori di tali ipotesi, - e quindi anche nelle cause in cui il P.M. pur deve intervenire a pena di nullità - egli non è, comunque, legittimato alla impugnazione.

Principio, quest’ultimo, tra l’altro ribadito anche con particolare riferimento alle “cause sullo stato e sulla capacità delle persone” (sentenze nn. 690/70; 4201/89; 4671/96; 2515/94; 10886/04).

9. Nella specie, il P.G. di Milano si è qualificato come “interventore necessario”, con implicito riferimento appunto alle cause sullo “stato e capacità delle persone” (di cui al comma primo, n. 3, dell’art. 70 c.p.c.).

E la difesa di B. E. ha contestato tale qualificazione sul rilievo (che trova, tra l’altro, riscontro in Sez. un. n. 20113/05) che le questioni di “stato e capacità delle persone” sono esclusivamente quelle riguardanti la “posizione soggettiva dell’individuo come cittadino o nell’ambito della comunità civile o familiare”, e non, invece, le questioni attinenti ad ulteriori diritti aventi a presupposto la “posizione soggettiva” stessa.

Ma, per tal profilo, anche la possibilità - che il Collegio pur si è prospettato - di una interpretazione estensiva del concetto di causa sullo status, tale da farvi rientrare il presente giudizio (che non riguarda ovviamente la interdizione di E. E., di cui a pregressa risalente procedura), non sarebbe concludente, una volta che anche in siffatta categoria di causa alla previsione dell’intervento “necessario” del P.M. non si accompagna, come detto, quella di un suo potere di impugnazione, identificandosi le sue funzioni in quelle che svolge il Procuratore generale presso il giudice ad quem eventualmente (e ritualmente) adito (in questo caso il P.G. presso la Corte di cassazione) (cfr. Sezione I n. 2437/96; Sez. un. 6784/00).

10. Ad ampliare l’area del potere impugnatorio del P.M. in sede civile (sempre al fine di includervi la fattispecie in esame) neppure può farsi poi utile richiamo alla c.d. impugnazione “nell’interesse della legge” di cui al novellato art. 363 c.p.c.. Atteso, infatti, che il correlativo potere:

- spetta solo al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

- è esercitabile unicamente al fine della enunciazione del “principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi” [enunciazione che, nel caso che riguarda, è però già intervenuta con la sentenza di rinvio n. 21748 cit.];

- e non può comunque avere effetto alcuno sul provvedimento del giudice di merito, che resterebbe quindi fermo anche nel caso di accoglimento di una siffatta impugnazione (ex comma quarto art. 363 cit.).

11. La dimensione così circoscritta del potere di impugnazione del P.M. presso il giudice del merito neppure può, infine, dar luogo a dubbio alcuno di legittimità costituzionale, per il profilo della mancata sua estensione alla ipotesi che qui ne riguarda, in relazione ai precetti della eguaglianza e della ragionevolezza, di cui all’art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, stante l’evidente ragionevolezza, invece, del non identico trattamento di fattispecie in cui viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (come, nella specie, il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale) - all’esercizio del quale è coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto della impugnazione di decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare - e fattispecie viceversa connotate da un prevalente interesse pubblico (come quelle cui fa rinvio l’art. 69 c.p.c.), solo in ragione del quale si giustifica l’attribuzione di più incisivi poteri, anche impugnatori, al Pubblico ministero.

12. Il difetto di legittimazione del Procuratore generale presso la Corte di Milano all’impugnativa per cassazione è pertanto sotto ogni aspetto insuperabile, per cui appunto l’odierno suo ricorso va dichiarato inammissibile.

13. Nulla per le spese, stante la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore generale.

14. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

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November 15th 2008

eluana 2

Qui di seguito pubblico il comunicato stampa di Medicina & Persona, reperibile all’indirizzo http://www.medicinaepersona.org/cm/notizia.jhtml?param1_1=N11d9cc899a97d6160f6

ELUANA ENGLARO: IL PRIMO CASO DI OMICIDIO LEGALE IN ITALIA

Non può essere che questo il titolo di un comunicato stampa che dica la verità sulla intera vicenda di Eluana. Non esistendo in Italia una legge sull’eutanasia, quello di Eluana è un omicidio perpetrato per via legale, ottenuto cioè con l’autorizzazione dei giudici. Da oggi nel nostro paese si potrà uccidere - quando si vorrà - malati stabili, cronici, inguaribili: pazienti in stato vegetativo, pazienti in condizioni terminali, anziani non più utili alla società, insomma chiunque abbia “presumibilmente” chiesto di poter morire e in condizioni di non poter più cambiare idea o di chiedere aiuto, mediante la sospensione di acqua e cibo, magari dopo aver consultato un giudice.
E’ questa la società che volevamo, quella in cui vogliamo vivere?

I giudici hanno

-delegittimato la Costituzione Italiana
-agito contro il Codice Civile e contro il Codice Penale

Loro non saranno imputabili: immuni grazie all’autorità che gli è riconosciuta. Loro non saranno imputabili: chi uccide in un altro modo sì.
Ci si deve domandare: “Come mai oggi il colpevole, colui che uccide, non è imputabile?” La risposta è tutta nell’atteggiamento di bieco pietismo - tipico del nostro tempo - dietro il quale si nasconde una logica per nulla nuova nella storia. Questa logica è la stessa adottata durante la seconda guerra mondiale: oggi, per questa stessa logica ideologica, in nulla differente da quella di allora, si eliminano i più deboli e gli indifesi.

Ha vinto una interpretazione del diritto della persona inteso come “autodeterminazione”, che rappresenta una forzatura rispetto a quanto affermato nel Codice di Deontologia medica e nella stessa Costituzione.

Hanno avuto la meglio la cattiva coscienza e la possibilità di arbitrio su chi è degno di vivere e chi no.
Da questa logica è stata sfidata la saggezza della sovranità popolare che ha dato origine alla nostra Costituzione, e la cultura che essa ha generato.
Questa logica alla fine ha prevalso.

Quanto è accaduto è tanto più preoccupante perché ormai nessuna legge potrà più essere rispettata: ormai certi giudici aggirano le leggi - anche quelle esistenti - e creano una nuova era, quella dell’etica del più forte sul più debole, con l’ausilio del diritto. Ma non eravamo partiti da una giustizia uguale per tutti?
Non dovrebbe essere, questo, ancora oggi, lo scopo della giustizia?
Che vergogna.

Medicina e Persona

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November 15th 2008

eluana 1

Riporto qui di seguito il volantino di Comunione e Liberazione sul “caso” (ma perchè ci ostiniamo a chiamare “caso” una persona?) di Eluana. Il volantino è reperibile a questo inidirizzo: http://www.clonline.org/articoli/ita/vol_Eluana1108.pdf

 

 

 

«Capire le ragioni della fatica è la suprema cosa nella vita, perché l’obiezione più grande alla vita è la morte e l’obiezione più grande al vivere è la fatica del vivere; l’obiezione più grande alla gioia sono i sacrifici… Il sacrificio più grande è la morte» 

 

 

(don Giussani).

Che società è quella che chiama la vita “un inferno” e la morte “una liberazione”? Dov’è il punto di origine di una ragione impazzita, capace di ribaltare bene e male e, quindi, incapace di dare alle cose il loro vero nome?

L’annunciata sospensione dell’alimentazione di Eluana è un omicidio. La cosa è tanto più grave in quanto impedisce l’esercizio della carità, perché c’è chi si è preso cura di lei e continuerebbe a farlo.

Nella lunga storia della medicina il suo sviluppo è diventato più fecondo quando, in epoca cristiana, è cominciata l’assistenza proprio agli “inguaribili”, che prima venivano espulsi dalla comunità degli uomini “sani”, lasciati morire fuori dalle mura della città o eliminati. Chi se ne fosse occupato avrebbe messo a rischio la propria vita. Per questo chi cominciò a prendersi cura degli inguaribili lo fece per una ragione che era più potente della vita stessa: una passione per il destino dell’altro uomo, per il suo valore infinito perché immagine di Dio creatore.

Così il caso Eluana ci mette davanti alla prima evidenza che emerge nella nostra vita: non ci facciamo da soli. Siamo voluti da un Altro. Siamo strappati al nulla da Qualcuno che ci ama e che ha detto: «Persino i capelli del vostro capo sono contati». Rifiutare questa evidenza vuol dire, prima o poi, rifiutare la realtà. Persino quando questa realtà ha il volto delle persone che amiamo.

Ecco perché arrivare fino a riconoscere Chi ci sta donando la presenza di Eluana non è un’aggiunta “spirituale” per chi ha fede. È una necessità per tutti coloro che, avendo la ragione, cercano un significato. Senza questo riconoscimento diventa impossibile abbracciare Eluana e vivere il sacrificio di accompagnarla; anzi, diventa possibile ucciderla e scambiare questo gesto, in buona fede, per amore.

Il cristianesimo è nato precisamente come passione per l’uomo: Dio si è fatto uomo per rispondere all’esigenza drammatica - che ognuno avverte, credente o no - di un significato per vivere e per morire; Cristo ha avuto pietà del nostro niente fino a dare la vita per affermare il valore infinito di ciascuno di noi, qualunque sia la nostra condizione.

Abbiamo bisogno di Lui, per essere noi stessi. E abbiamo bisogno di essere educati a riconoscerLo, per vivere.

Novembre 2008 - Comunione e Liberazione

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November 13th 2008

… riposi(no) in pace

Leggo: http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_816978088.html

Spero che il buon senso prevalga, nonostante tutte le autorizzazioni “legali”.

E che tutti possano dormire sereni. Il padre Beppino che da questa sera potrà davvero disporre della vita di sua figlia. Il Giudice (o i Giudici) che hanno preso questa decisione storica. Tutti coloro che si sono adoperati a far sì che questa “giustizia” fosse attuata, almeno sulla carta. I medici che, in cuor loro, hanno già deciso di operare l’asportazione del “sondino”.

Per Eluana, invece, spero che ci sia ancora tempo per riposare eternamente nella pace.

Taccio. E chiedo a tutti una preghiera silenziosa.

Leonardo M. Macrobio

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November 11th 2008

C’è una pianta che cresce senz’acqua che può scaldare case e far andare auto. perchè non la usiamo?

di Alberto Contri

L’amara profezia che ritroviamo nei Cori della Rocca di Eliot (“L’uomo ha abbandonato tutti gli dei tranne la lussuria, il denaro e il potere”) potrebbe essere resa ancora più drammatica, se ci aggiungiamo il fatto che nel suo operare economico l’uomo sembra aver perso anche il senno. Altri ben più esperti di me in materia stanno autorevolmente commentando su IlSussidiario.net la crisi epocale provocata dallo sciagurato rapporto tra finanza ed economia, così come si è delineato negli ultimi 25 anni.

Vorrei invece attirare l’attenzione su un’altra delle follie che l’homo oeconomicus si è messo a perseguire con una tenacia degna di miglior causa. Preoccupato dai problemi sull’effetto serra causati dagli idrocarburi, ma ancora più preoccupato della loro crescente scarsità, si è dedicato con molto impegno a estrarre carburante dai vegetali, una volta che se ne è scoperta la possibilità.

Così si è cominciato a produrre bio-carburanti da barbabietole, canna da zucchero, cereali, soia, mais, legno, eccetera. Senza riflettere sul fatto che, ad un’attenta riflessione, nell’applicazione di questa conversione, gli svantaggi sembrano superare di gran lunga i vantaggi.

Innanzitutto va detto che ancora non è certo che i bio-carburanti siano meno inquinanti di quelli tradizionali, mentre è certo che la loro produzione sta aumentando la fame nel mondo a causa della riduzione di terreni coltivati a scopo alimentare. Poiché la grande richiesta ha fatto lievitare i prezzi, è del tutto evidente che proprietari e conduttori di aziende agricole preferiscano destinare le proprie coltivazioni all’impiego più redditizio, come si sta rivelando quello dei bio-carburanti…

Crescendo di conseguenza il prezzo dei cereali, è aumentato inevitabilmente quello di prodotti derivati come pane, pasta, e anche dei foraggi, con evidenti riflessi sul prezzo della carne. Se si sommano gli effetti di questo meccanismo redditizio per pochi e dannoso per molti (ma che novità…) con gli effetti della recessione, sembra davvero lecito affermare che l’homo oeconomicus abbia perso sul serio il senno. 

E non basta: si è riflettuto seriamente su cosa significhi effettivamente “rinnovabile”? Lo è una risorsa sempre più scarsa come l’acqua, ad esempio? Dai mutamenti climatici in corso non pare proprio: e allora come la mettiamo con il fatto che per produrre un litro di biodiesel servono 4000 litri di acqua per l’irrigazione e la trasformazione chimica? Come la mettiamo con il fatto che, secondo alcuni ricercatori, se si volesse produrre le quantità adeguate ad alimentare i motori diesel di tutta Italia (è solo un esempio) occorrerebbe utilizzare – sottraendoli alla produzione agricola alimentare - quasi tutti i terreni coltivabili? Sul portale della BBC c’è un articolo nel quale alcuni esperti dell’Onu parlano dei bio-carburanti come di un “crimine contro l’umanità”. Alcuni autori della rivista Natural Resources Research, già nel 2005 affermavano che “la produzione di biodiesel e bioetanolo consuma di gran lunga più energia di quanta se ne possa ricavare, non tenendo inoltre conto né dei danni ambientali né delle tasse”.

Eppure l’idea sembrava buona. Semplicemente, invece che ricercare la strada più ovvia, forse occorreva continuare a ricercare. E soprattutto a non ignorare ciò che sta sotto il nostro naso.

Alludo alla Jatropha, pianta sconosciuta ai più.

Che cos’è la Jatropha? È una pianta selvatica con alcune caratteristiche assai particolari: a) produce dei baccelli i cui semi (inutilizzabili per usi alimentari in quanto addirittura velenosi) risultano eccellenti per la produzione di bio-carburante. B) cresce senza alcun bisogno di irrigazione, bastandole l’umidità notturna. C) cresce anche in terreni pietrosi, aridi e secchi e quindi inutilizzabili per l’agricoltura. D) lascia scarti di lavorazione che costituiscono un ottimo integratore per i mangimi animali.

Per portare a regime una coltivazione di jatropha occorrono circa due anni, senza bisogno di cure troppo sofisticate, ed è lo stesso tempo richiesto da una piantagione di olio di palma, tanto per fare un esempio. Naturalmente anche questo tipo di agricoltura richiede superfici sufficientemente ampie per potere giungere ad un buon rapporto investimento/produzione…ma non dimentichiamo che i terreni richiesti non sono quelli irrigui – e quindi pregiati – necessari per la palma, il cocco, i cerali e la soia, bensì quelli che non interessano a nessuno. In Ghana, ad esempio, si potrebbero usare quelle che stanno diventando ex-miniere per via dello scadere delle concessioni e soprattutto per l’esaurimento dei filoni di minerali pregiati. Poiché si calcola che molto presto, a causa di ciò, circa 50.000 minatori di questo paese verranno privati del lavoro, è facile intuire come la loro conversione in coltivatori di jatropha da far crescere in terreni che non valgono più nulla, potrebbe risolvere almeno una delle tante catastrofi umanitarie che affliggono il mondo. Oltre che impedire la trasformazione dei nuovi disperati in altrettanti immigrati clandestini pronti ad arrivare in Italia, visto che le periferie delle città ghanesi già scoppiano per l’alto numero di senza lavoro privi di prospettive. Analoga conversione potrebbe avvenire in Burkina Faso, Mozambico, Togo e Costa d’Avorio, tanto per citare paesi nei quali la jatropha attecchisce da sola…

Sembra la classica opzione win-win, come dicono gli anglosassoni. Perché avendo a disposizione una pianta che non può servire ad altro, che non sottrae risorse scarse come l’acqua o terra buona, e quindi non provoca scarsità di produzione agricola per l’alimentazione, sarebbe un delitto non approfittarne.

Questo mi pare un campo (in questo caso metaforico) nel quale associazioni umanitarie ma anche il nostro Governo, tramite istituzioni come la Cooperazione allo Sviluppo, potrebbe fornire know-how dedicato e poco costoso, ottenendo anche lo scopo di eliminare alla radice il motivo che spinge sempre nuove masse di disperati a iniziare il periglioso, inutile, dannoso viaggio verso le nostre coste.

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November 9th 2008

il gusto democratico per la miseria genuina

di Roberto Defez

Tra i docenti invitati alla scuola estiva del Pd, lo scorso settembre, figurava Vandana Shiva, vice presidente di Slow Food International. Domenica 26 ottobre, in una intervista al Tg3 trasmessa dal Salone del Gusto, la stessa Vandana Shiva ha ripetuto che “semi sterili ogm hanno causato in questi anni centomila suicidi tra i contadini indiani”. Il senso di colpa dell’Occidente ricco si è nuovamente scatenato, rimproverandosi di abusare del pianeta e dei diseredati. Di fronte allo strapotere di chi li vuole depredare delle tradizioni e delle terre, i contadini indiani reagiscono bevendo pesticidi e sottraendo così le loro braccia allo sfruttamento delle arroganti multinazionali.
Ma ragioniamo. In India si coltiva una unica pianta da ogm: il cotone Bt, che si difende meglio del cotone normale dall’attacco dei parassiti. In questi giorni è apparso un dettagliato documento di una delle agenzie internazionali più autorevoli, l’Ifpri (International Food Policy Research Institute), da sempre in prima linea nella lotta alla fame e allo sfruttamento dell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo. Cerchiamo di mettere in fila i loro dati.
In India ci sono ogni anno tra i cento e i centoventimila suicidi. Tra questi, negli ultimi dieci anni, i suicidi dei contadini sono stabilmente tra i quindici e i diciassettemila l’anno. La percentuale relativa di suicidi di contadini varia da un massimo del 16 per cento del totale nel 2002 (anno di introduzione del cotone Bt in India su soli 29 mila ettari) a un minimo del 14 per cento del totale dei suicidi nel 2006, quando gli ettari coltivati a cotone Bt erano arrivati a 3,8 milioni di ettari, con un incremento di circa 100 volte in soli cinque anni.
Anche analizzando le due province dove si coltiva la maggior parte del cotone Bt indiano (Maharashtra e Andhra Pradesh) si vede come in entrambi i casi il numero di suicidi di agricoltori tra il 2005 e il 2006 sia stabile (rispettivamente a 1500 e a 800 suicidi l’anno) malgrado gli ettari coltivati a cotone Bt negli stessi due anni salgano da 504 mila a 1,8 milioni di ettari nel Maharashtra e da 90 mila a 830 mila nell’Andhra Pradesh.
Ma come mai l’India decide di coltivare il cotone Bt, che ha bisogno di meno trattamenti con pesticidi rispetto al cotone tradizionalmente coltivato in loco? Semplice. L’India era il terzo maggior produttore di cotone al mondo dopo Cina e Stati Uniti, ma la Cina era al sesto posto come redditività per ettaro e gli Stati Uniti al quattordicesimo, mentre l’India occupava solo il settantesimo posto nella classifica mondiale. Tanti ettari coltivati a cotone, ma poco raccolto. Inoltre il 45 per cento di tutti i pesticidi usati in India venivano usati sul cotone. La redditività indiana per il cotone tra il 1990 e il 2003 era stabile attorno ai 300 kg per ettaro; ora che quasi metà del cotone indiano è da ogm la resa è salita a 600 kg per ettaro e contemporaneamente è sceso sensibilmente l’uso di pesticidi.
Riassumendo numerosi studi riconosciuti a livello internazionale, si è ridotto del 32 per cento l’uso di pesticidi sul cotone Bt, si sono avuti aumenti di resa per ettaro del 42 per cento e un vantaggio commerciale per l’agricoltore che coltivava cotone Bt del 52 per cento.
I tentativi di correlare il numero dei suicidi dei contadini indiani alla piovosità annuale dei monsoni, al prezzo commerciale annuale del cotone, all’accesso al credito pubblico, alla redditività per ettaro nei singoli distretti delle regioni maggiormente coltivate a cotone Bt o al livello di indebitamento dei contadini non hanno dato risultati significativi.
Risulta quindi oggettivamente falso affermare che il cotone Bt da solo ha causato 100 mila suicidi “negli ultimi anni” e anzi lo studio dell’Ifpri riduce il fenomeno a numeri molto diversi e a contingenze locali e personali che fanno parte delle incertezze di una impresa a carattere spesso familiare che investe tutto su una singola coltivazione, subendo le variazioni economiche che queste scelte obbligate implicano.
E’ evidente che queste tristissime vicende chiedono più attenti interventi governativi per calmierare i prezzi delle derrate, per consentire un accesso al credito più stabile e per incentivare la meccanizzazione e le tutele sociali. A non servire affatto è un’immagine del problema completamente falsata come quella che in Occidente è stata diffusa.
Ma non basta. Vandana Shiva parla di “semi sterili ogm”. Ebbene, non esiste alcun seme sterile ogm venduto al mondo: sono tutti fertili. Tanto è vero che i contadini indiani li hanno riprodotti e li esportano illegalmente in Pakistan, dove ufficialmente non si dovrebbe coltivare cotone Bt. Certo le ditte sementiere fanno semi più omogenei, che germinano quasi tutti e sono più produttivi, come nel caso dei semi di mais. Ma costano anche di più. E per adesso i pakistani preferiscono i semi piratati.
Per quanto riguarda l’Italia, i semi ogm sono probabilmente l’ultimo dei problemi, ma desta comunque una certa preoccupazione il fatto che quando un partito decide di lanciare una scuola estiva e sceglie uno per uno i suoi docenti, affidi la crescita delle future generazioni a chi commette due “errori” di questo livello per singola frase pronunciata. Certo è bello avere docenti internazionali, ma una balla è una balla, anche se detta in inglese.
Mi domando per esempio quanti scienziati italiani di prestigio – e sia chiaro che non mi includo tra questi – siano stati invitati a tenere una lezione. Ma forse il problema è proprio la ricerca scientifica, sempre sbandierata quando ci si deve piangere addosso per la carenza di finanziamenti, ma guardata ancora con sospetto e in fondo ancora estranea alla cultura di questo paese.
Nel 2009 ricorrono duecento anni dalla nascita di Darwin e centocinquanta dalla pubblicazione del suo rivoluzionario ”L’Origine delle specie”: speriamo che la prossima scuola estiva possa fare un piccolo balzo “evolutivo”.

[FONTE: http://www.leftwing.it/cultura/187/il-gusto-democratico-per-la-miseria-genuina]

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November 7th 2008

discorso di benedetto xvi al congresso sulla donazione d’organi

Alle ore 12.15 di questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Benedetto XVI riceve in Udienza i partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche Cattoliche e il Centro Nazionale Trapianti, sul tema: “Un dono per la vita. Considerazioni sulla donazione di organi” (Roma, 6-8 novembre).

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa rivolge ai presenti:

·  DISCORSO DEL SANTO PADRE

Venerati Confratelli nell’Episcopato,

Illustri Signori e Signore!

La donazione di organi è una forma peculiare di testimonianza della carità. In un periodo come il nostro, spesso segnato da diverse forme di egoismo, diventa sempre più urgente comprendere quanto sia determinante per una corretta concezione della vita entrare nella logica della gratuità. Esiste, infatti, una responsabilità dell’amore e della carità che impegna a fare della propria vita un dono per gli altri, se si vuole veramente realizzare se stessi. Come il Signore Gesù ci ha insegnato, solamente colui che dona la propria vita potrà salvarla (cfr Lc 9,24). Nel salutare tutti i presenti, con un particolare pensiero per il Senatore Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, ringrazio l’Arcivescovo Mons. Rino Fisichella, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, per le parole che mi ha rivolto, illustrando il profondo significato di questo incontro e presentando la sintesi dei lavori congressuali. Insieme con lui, ringrazio anche il Presidente dell’International Federation of Catholic Medical Associations e il Direttore del Centro Nazionale Trapianti, sottolineando con apprezzamento il valore della collaborazione di tali Organismi in un ambito come quello del trapianto degli organi che è stato oggetto, illustri Signori e Signore, delle vostre giornate di studio e di dibattito.

La storia della medicina mostra con evidenza i grandi progressi che si sono potuti realizzare per permettere una vita sempre più degna ad ogni persona che soffre. I trapianti di tessuti e di organi rappresentano una grande conquista della scienza medica e sono certamente un segno di speranza per tante persone che versano in gravi e a volte estreme situazioni cliniche. Se il nostro sguardo si allarga al mondo intero è facile individuare i tanti e complessi casi in cui, grazie alla tecnica del trapianto di organi, molte persone hanno superato fasi altamente critiche e sono state restituite alla gioia di vivere. Questo non sarebbe mai potuto avvenire se l’impegno dei medici e la competenza dei ricercatori non avessero potuto contare sulla generosità e sull’altruismo di quanti hanno donato i loro organi. Il problema della disponibilità di organi vitali da trapianto, purtroppo, non è teorico, ma drammaticamente pratico; esso è verificabile nella lunga lista d’attesa di tanti malati le cui uniche possibilità di sopravvivenza sono legate alle esigue offerte che non corrispondono ai bisogni oggettivi.

E’ utile, soprattutto nel contesto odierno, ritornare a riflettere su questa conquista della scienza, perché non avvenga che il moltiplicarsi delle richieste di trapianto abbia a sovvertire i principi etici che ne stanno alla base. Come ho detto nella mia prima Enciclica, il corpo non potrà mai essere considerato un mero oggetto (cfr Deus caritas est, n. 5); la logica del mercato, altrimenti, avrebbe il sopravvento. Il corpo di ogni persona, insieme con lo spirito che è dato ad ognuno singolarmente, costituisce un’unità inscindibile in cui è impressa l’immagine di Dio stesso. Prescindere da questa dimensione conduce verso prospettive incapaci di cogliere la totalità del mistero presente in ognuno. E’ necessario, quindi, che in prima istanza si ponga il rispetto per la dignità della persona e la tutela della sua identità personale. Per quanto riguarda la tecnica del trapianto di organi, ciò significa che si può donare solamente se non è mai posto in essere un serio pericolo per la propria salute e la propria identità e sempre per un motivo moralmente valido e proporzionato. Eventuali logiche di compravendita degli organi, come pure l’adozione di criteri discriminatori o utilitaristici, striderebbero talmente con il significato sotteso del dono che si porrebbero da sé fuori gioco, qualificandosi come atti moralmente illeciti. Gli abusi nei trapianti e il loro traffico, che spesso toccano persone innocenti quali i bambini, devono trovare la comunità scientifica e medica prontamente unite nel rifiutarli come pratiche inaccettabili. Esse pertanto vanno decisamente condannate come abominevoli. Lo stesso principio etico va ribadito quando si vuole giungere alla creazione e distruzione di embrioni umani destinati a scopo terapeutico. La semplice idea di considerare l’embrione come “materiale terapeutico” contraddice le basi culturali, civili ed etiche su cui poggia la dignità della persona.

Avviene spesso che la tecnica del trapianto di organi si compia per un gesto di totale gratuità da parte dei parenti di pazienti di cui è stata accertata la morte. In questi casi, il consenso informato è condizione previa di libertà, perché il trapianto abbia la caratteristica di un dono e non sia interpretato come un atto coercitivo o di sfruttamento. E’ utile ricordare, comunque, che i singoli organi vitali non possono essere prelevati che ex cadavere, il quale peraltro possiede pure una sua dignità che va rispettata. La scienza, in questi anni, ha compiuto ulteriori progressi nell’accertare la morte del paziente. E’ bene, quindi, che i risultati raggiunti ricevano il consenso dall’intera comunità scientifica così da favorire la ricerca di soluzioni che diano certezza a tutti. In un ambito come questo, infatti, non può esserci il minimo sospetto di arbitrio e dove la certezza ancora non fosse raggiunta deve prevalere il principio di precauzione. E’ utile per questo che si incrementi la ricerca e la riflessione interdisciplinare in modo tale che la stessa opinione pubblica sia messa dinanzi alla più trasparente verità sulle implicanze antropologiche, sociali, etiche e giuridiche della pratica del trapianto. In questi casi, comunque, deve valere sempre come criterio principale il rispetto per la vita del donatore così che il prelievo di organi sia consentito solo in presenza della sua morte reale (cfr Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 476). L’atto d’amore che viene espresso con il dono dei propri organi vitali permane come una genuina testimonianza di carità che sa guardare al di là della morte perché vinca sempre la vita. Del valore di questo gesto dovrebbe essere ben cosciente il ricevente; egli è destinatario di un dono che va oltre il beneficio terapeutico. Ciò che riceve, infatti, prima ancora di un organo è una testimonianza di amore che deve suscitare una risposta altrettanto generosa, così da incrementare la cultura del dono e della gratuità.

La via maestra da seguire, fino a quando la scienza giunga a scoprire eventuali forme nuove e più progredite di terapia, dovrà essere la formazione e la diffusione di una cultura della solidarietà che si apra a tutti e non escluda nessuno. Una medicina dei trapianti corrispondente a un’etica della donazione esige da parte di tutti l’impegno per investire ogni possibile sforzo nella formazione e nell’informazione, così da sensibilizzare sempre più le coscienze verso una problematica che investe direttamente la vita di tante persone. Sarà necessario, pertanto, fugare pregiudizi e malintesi, dissipare diffidenze e paure per sostituirle con certezze e garanzie in modo da permettere l’accrescersi in tutti di una sempre più diffusa consapevolezza del grande dono della vita.

Con questi sentimenti, mentre auguro a ciascuno di continuare nel proprio impegno con la dovuta competenza e professionalità, invoco l’aiuto di Dio sui lavori del Congresso ed imparto a tutti di cuore la mia Benedizione.

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November 5th 2008

segnalazione bibliografica

Mi permetto di segnalare l’uscita di un libro curato da me, non tanto per il curatore, quanto per l’Autorevolezza degli interventi pubblicati all’interno. I relatori, infatti, sono (in ordine strettamente alfabetico): Prof. Tommaso Cozzi; Prof. Antonio Gaspari; P. Roberto Gonzalez, LC; Prof. Massimo Losito; P. Gonzalo Miranda, LC; Prof. Mario Palmaro; Prof. Lucio Romano, Prof. Guido Traversa.

Il tema, di pressante attualità, è contenuto nel titolo stesso: Persona, famiglia e vita.

Maggiori informazioni si possono ottenere presso il sito dell’editore oppure direttamente a questo link, dove è possibile visionare la scheda e l’indice del volume.

Leonardo M. Macrobio

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