January 5th 2010

GLI SPORCHI AFFARI DEL DOTT. PACHAURI

di Christopher Booker e Richard North

Nessun altro al mondo ha influenzato gli eventi che hanno portato alla conferenza di Copenhagen sul riscaldamento globale quanto il Dott. Rajendra Pachauri, presidente dell’IPCC, la Commissione intergovernativa dell’ONU sul cambiamento climatico (IPCC) e la mente dietro al suo ultimo rapporto nel 2007.

Benché il dott Pachauri sia spesso presentato come scienziato (una volta la BBC lo ha descritto come “il principale climatologo del mondo”), egli non possiede alcuna qualifica nel campo delle scienze climatiche, essendo un ex-ingegnere ferroviario con un PhD in economia.

Ma quello che è sfuggito all’attenzione di quasi tutti è il modo in cui il dott. Pachauri ha messo insieme uno stupefacente portfolio  mondiale di interessi affaristici con realtà che hanno investito e stanno investendo miliardi di dollari in organismi che dipendono dalle decisioni e dalle politiche dell’IPCC.

Questi organismi comprendono le banche, le aziende del petrolio e dell’energia e i fondi di investimento pesantemente coinvolti nel “mercato delle emissioni” e nelle “tecnologie sostenibili” che, messi insieme, costituiscono il mercato più in rapida crescita del mondo, stimato prossimo a valere migliaia di miliardi di dollari all’anno.

Oggi, oltre al suo ruolo di presidente dell’IPCC, il dott. Pachauri occupa più di una ventina di poltrone simili,  fungendo da direttore o consigliere per molti degli enti che svolgono un ruolo leader in quello che oggi è conosciuta come ”’l'industria del clima’ internazionale”.

L’incredibile è che la dimensione sconvolgente dei legami del dott. Pachauri con molte di queste entità è venuta alla luce solo di recente, sollevando inevitabilmente degli interrogativi su come possa il più importante “funzionario del clima” del mondo essere anche coinvolto personalmente in così tante organizzazioni  che potranno trarre beneficio dalle delibere dell’IPCC.

La questione del potenziale conflitto di interessi del dott. Pachauri è stato sollevata pubblicamente per la prima volta solo il 15 dicembre scorso quando, dopo aver tenuto una conferenza all’Università di Copenhagen, gli è stata consegnata una lettera aperta da parte di due eminenti “scettici del clima”. Uno si chiama Stephen Fielding, ed è il senatore australiano che ha suscitato la recente rivolta contro il progetto di scambio delle emissioni denominato “cap& trade” del suo governo. L’altro, britannico, è Lord Christopher Monckton, da tempo noto critico della scienza dell’IPCC, che ha svolto di recente un ruolo chiave nel rendere più rigorosa l’opposizione a un simile progetto di legge davanti al Senato USA.

Tale lettera aperta iniziava col mettere in dubbio l’onestà scientifica di un grafico usato con grande rilievo nel rapporto IPCC del 2007, e mostrato nel corso della sua relazione anche da Pachauri, chiedendogli di ritirarlo. Ma essi hanno chiesto anche perché il rapporto non aveva reso pubblico il coinvolgimento personale del dott. Pachauri in tante organizzazioni in grado di trarre profitto dalle sue conclusioni.

La lettera, che comprendeva informazioni rese pubbliche nel Sunday Telegraph del 13 dicembre, è stata distribuita a tutte le 192 delegazioni nazionali, e chiedeva loro di sollevare il dott. Pachauri dall’incarico di presidente dell’IPCC a causa delle recenti rivelazioni sui suoi conflitti d’interesse.

La base su cui il dott. Pachauri nel corso dell’ultimo decennio ha costruito la sua rete di potere nel mondo è l’Istituto Tata Energy Research Institute, con base a Delhi, di cui divenne direttore nel 1981 e direttore generale nel 2001. Oggi questo istituto si chiama The Energy Research Institute (TERI), ed è nato nel 1974 dal più grande impero di affari privato dell’India, il Tata Group, i cui interessi spaziano fra acciaio, auto, energia, chimica, telecomunicazioni e assicurazioni (nel Regno Unito è conosciuto soprattutto come proprietario di Jaguar, Land Rover, Tetley Tea e Corus, la più grossa acciaieria della Gran Bretagna).

Benché, da quando ha cambiato nome, TERI abbia esteso le sue sponsorizzazioni, le due entità sono rimaste strettamente collegate.

In India, la Tata gestisce un potere politico immenso, dimostrato anche dal modo con cui è riuscita a far sloggiare centinaia di migliaia di poveri abitanti dei villaggi tribali negli stati orientali dell’Orissa e del Jarkhand per fare spazio alle miniere di ferro e ai progetti di fabbricazione dell’acciaio su larga scala.

Inizialmente, quando il dott. Pachauri prese la direzione di TERI negli anni Ottanta, i suoi interessi si incentravano sulle industrie del petrolio e del carbone, il che potrà sembrare strano oggi per un uomo che dopo di allora è diventato noto soprattutto per la sua opposizione ai combustibili fossili. Fu, ad esempio, uno dei direttori fino al 2003 della India Oil, la più grossa azienda commerciale del paese, e fino a quest’anno è rimasto direttore della National Thermal Power Generating Corporation, il suo più grosso produttore di energia elettrica.

Nel 2005, Pachauri ha fondato GloriOil, un’azienda del Texas specalizzata nella tecnologia che permette alle ultime riserve di essere estratte dai campi petroliferi che altrimenti sarebbero alla fine della loro vita utile.

Tuttavia, dato che Pachauri nel 1997 divenne uno dei vice-presidenti dell’IPCC, la TERI ha allargato enormemente la sua sfera di interesse in ogni genere di tecnologia rinnovabile o sostenibile, in molte delle quali sono state coinvolte anche varie divisioni del Tata Group, quali il suo progetto di investire $1,5 miliardi in vasti insediamenti eolici.

Anche l’impero TERI del dott Pachauri si è allargato a livello mondiale, con filiali negli USA, nell’UE e in diversi paesi in Asia. La TERI Europe, con base a Londra, di cui egli è consigliere (insieme a Sir John Houghton, una delle pedine chiave degli albori dell’IPCC ed ex-capo del Met Office del Regno Unito) attualmente sta portando avanti un progetto sulla bio-energia, finanziato dall’UE.

Un altro progetto, co-finanziato dal Dipartimento dell’Ambiente, dell’Alimentazione e degli Affari rurali e la ditta di assicurazioni tedesca Munich Re, sta studiando come possa l’industria delle assicurazioni dell’India, compresa la Tata, beneficiare dello sfruttamento dei presunti rischi legati al cambiamento climatico. E’ proprio per questo che Defra e i contribuenti dell’UK finanzieranno un progetto per aumentare i profitti delle aziende assicurative indiane.

Ancora più strano è il ruolo dell’organizzazione non-profit nata da TERI, con sede a Washington, di cui Pachauri è presidente. Situata sulla Pennsylvania Avenue, fra la Casa Bianca e il Campidoglio, questo organismo dichiara candidamente di essere un’organizzazione di lobbying, avente lo scopo di “sensibilizzare chi prende le decisioni nel Nord America alle preoccupazione dei paesi in via di sviluppo riguardo all’energia e all’ambiente”.

TERI-NA è finanziata da una galassia di sponsor ufficiali e aziendali, compresi quattro rami della burocrazia ONU; quattro agenzie del governo USA; giganti del petrolio come Amoco; due dei principali appaltatori della difesa USA; la Monsanto, il più grosso produtttore dei OGM del mondo; il WWF (il gruppo ambientalista che deriva molti dei suoi finanziamenti dalla UE) e due leader del “mercato delle emissioni” internazionale che gestiscono in totale oltre mille miliardi di dollari (620 miliardi di sterline) di asset.

Tutto questo è sicuramente utile agli interessi di Tata in India, che è pesantemente coinvolta non solo nella bio-energia, le rinnovabili e le assicurazioni, ma anche nel “carbon trading”, il mercato mondiale delle compravendite dei diritti di emettere CO2. Molto di questo è gestito per lucro dall’ONU ai sensi del “Meccanismo per lo Sviluppo Pulito” (CDM) istituito con il Protocollo di Kyoto, che Copenhagen doveva sostituire con un trattato ancora più lucroso.

Ai sensi del CDM, aziende e consumatori del mondo sviluppato pagano per avere il diritto di superare i loro “limiti di emissioni” comprando certificati da quelle azienei di paesi come l’India e la Cina che accumulano “crediti di emissioni ” per ogni fonte di energia rinnovabile che essi elaborano - oppure mostrando che hanno in qualche modo ridotto le proprie “emissioni”.

E’ uno di questi affari, come riferito nel Sunday Telegraph del 13 dicembre, che sta permettendo a Tata di trasferire tre milioni di tonnellate di produzione di acciaio dal suo impianto Corus a Redcar a un nuovo impianto nell’Orissa, guadagnando così potenziali £1,2 miliardi di ‘crediti alle emissioni” (e facendo perdere il lavoro a 1700 persone del Teesside).

Oltre tre quarti del mercato mondiale delle emissioni beneficiano in questo modo l’India e la Cina. La sola India ha 1455 progetti CDM in atto, per un valore di $33 miliardi (20 miliardi di sterline), molti dei quali sono stati facilitati da Tata - e forse non sorprenderà il fatto che il dott. Pachauri faccia parte anche del Consiglio della Borsa del Clima di Chicago, la più grande e lucrosa borsa di scambi di diritti di emissioni del mondo, che fu anche assistita da TERI nel fondare la borsa di scambi della stessa India.

Ma tutto questo è nulla se confrontato con le tante altre poltrone asssegnate al dott. Pachauri negli anni da quando l’ONU lo ha scelto per diventare il principale “funzionario del cambiamento climatico” del mondo.

Nel 2007, ad esempio, è stato inserito nel Consiglio di Siderian, un’azienda con sede a San Francisco specializzata nelle “tecnologie sostenibili”, a cui Pachauri doveva fornire “accesso, statura e esposizione industriale del più alto livello”.

Nel 2008 è stato nominato Consigliere per l’energia rinnovabile e sostenibile del Credit Suisse e della Rockefeller Foundation. E’ entrato a far parte del Consiglio della Banca Nordic Glitnir nel momento in cui essa lanciava il suo Fondo per il Futuro Sostenibile, mirante a raccogliere 4 miliardi di sterline. Divenne Presidente del Fondo per le Infrastrutture sostenibili dell’Indonesia, il cui Amministratore delegato confidava di raccogliere in breve tempo 100 miliardi di sterline.

Lo stesso anno divenne direttore dell’International Risk Governance Council di Ginevra, fondato dalla EDF e da E.On, due delle più grosse aziende europee di elettricità, per promuovere la ‘bio-energia’. Quest’anno il dott. Pachauri è diventato “consigliere strategico” del Fondo di investimenti newyorchese Pegasus e Presidente del Consiglio della Banca asiatica di sviluppo Asian Development Bank, una grossa sostenitrice degli scambi CDM, il cui Amministratore delegato avvertì che se non si arrivava a un accordo a Copenhagen il mercato delle emissioni sarebbe crollato.

L’elenco di incarichi ricoperti oggi dal dott. Pachauri, come risultato del suo nuovo status mondiale, è infinito. E’ diventato capo dell’Istituto per il Clima e l’Energia dell’Università di Yale, che riceve milioni di dollari di finanziamenti pubblici e privati in USA. Fa parte del Consiglio sul Cambiamento climatico della Deutsche Bank. E’ Direttore dell’Istituto giapponese per le Strategie globali sull’ambiente e fino a poco tempo fa era consigliere per la Toyota. Richiamando le sue origini come ingegnere ferroviario, è perfino consigliere per le politiche della SNCF, le Ferrovie dello Stato francesi.

Nel frattempo, a casa sua in India, fa parte anche di una serie di organismi governativi importanti, compresa la Consulta economica del Primo Ministro, oltre a occupare varie posizioni accademiche. Ha trovato il tempo perfino di pubblicare 22 libri.

Il dott. Pachauri non si tira mai indietro quando si tratta di dare al mondo franchi consigli su ogni questione si riferisca alla minaccia del riscaldamento globale. L’ultima edizione di TERI News lo cita per aver detto all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente USA di andare avanti nella regolamentazione delle emissioni di CO2 degli Stati Uniti senza aspettare che il Congresso approvi un’apposita legge.

Racconta anche come, nei giorni precedenti Copenhagen, egli abbia chiamato i paesi storicamente responsabili per la crisi di riscaldamento globale a prendere “impegni concreti” per aiutare i paesi in via di sviluppo come l’India con finanziamenti e tecnologia - mentre allo stesso tempo insisteva che l’India non avrebbe mai accettato limiti vincolanti alle sue emissioni.  L’India, diceva Pachauri, doveva negoziare per avere sussidi su grande scala dall’Occidente al fine di sviluppare il solare, e i fondi occidentali dovevano essere resi disponibili anche per progetti di geo-ingegneria che succhiassero la CO2 dall’atmosfera.

Quale indù vegetariano, il dott Pachauri ha ripetuto il suo richiamo al mondo di mangiare meno carne al fine di tagliare le emissoni di metano (come al solito non ha fatto alcun accenno a cosa fare poi dei 400 milioni di vacche sacre dell’India). Dopo ha invitato anche a vietare di servire il ghiaccio nei ristoranti e a mettere un contatore in tutte le camere d’albergo per imporre ai clienti una tassa sul loro uso del riscaldamento e dell’aria condizionata.

Su una cosa, però, il ciarliero dott Pachauri rimane zitto: su quanti compensi percepisce per tutti questi importanti incarichi, che ammonteranno sicuramente a milioni di dollari. Non uno degli organismi per i quali presta la sua opera rende pubblici il suo stipendio o i suoi onorari; compresa l’ONU, che si rifiuta di rivelare quanto noi tutti lo paghiamo nella sua qualità di funzionario fra i più anziani.

Quanto alla stessa TERI, il principale datore di lavoro di Pachauri da quasi 30 anni, essa è così riluttante a parlare di soldi che non pubblica nemmeno i conti - il bilancio consiste in due diagrammi sulle entrate e uscite che non espongono alcuna cifra nel dettaglio.

Del pari riluttante a parlare è il dott. Pachauri riguardo ai legami di TERI con la Tata, l’azienda che l’ha fondata negli anni Settanta e il cui nome ha continuato a portare fino al 2002, quando è stato cambiato semplicemente in The Energy Research Institute. Un portavoce all’epoca disse: “Non abbiamo tagliato i nostri rapporti passati con i Tatas, il cambiamento è solo di convenienza”.

Ma il vero grande interrogativo riguardo al direttore generale di TERI rimane quello relativo al rapporto fra i suoi posti commerciali altamente remunerativi e il suo ruolo di presidente dell’IPCC.

TERI, ad esempio, è entrata nel novero dei migliori offerenti per gli appalti aperti dal Kuwait finalizzati a ripulire i disastri causati da Saddam Hussein nei loro campi petroliferi nel 1991. Il costo di tali appalti ($3miliardi) è coperto dall’ONU. Se vincerà, sarebbe la terza volta che la TERI beneficia di un contratto finanziato dall’ONU.

Certamente nessuno apprezza di più i servizi di TERI dell’UE, che ha incluso l’istituto del dott. Pachauri come partner in non meno di 12 progetti miranti ad assistere nelle decisioni sulle politiche UE per mitigare gli effetti del riscaldamento globale predetti dall’IPCC.

Chissà se quei 1700 lavoratori nel Teesside il mese prossimo saranno tanto contenti di perdere il posto di lavoro a favore dell’India, grazie ai meccanismi di quel “mercato delle emissioni” internazionale di cui il dott. Pachauri è così entusiasta.

(Traduzione di Alessandra Nucci, link all’articolo originale:  QUI )

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June 22nd 2009

nuova collana di eBooks: “minima”

Da pochi giorni è nata una nuova collana di eBooks, sul sito di eBooksitalia.com

Obiettivo di questa nuova serie di pubblicazioni è fornire degli strumenti rapidi ed aggiornati su temi “caldi” della bioetica e, più in generale, di commentare i nodi della nostra società. I primi volumi sono già disponibili sul sito di eBooksitalia a questo indirizzo. Ovviamente altri sono già in fase di preparazione.

Se avete commenti e/o suggerimenti siete invitati a postarli qui sotto.

Buona lettura!

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June 3rd 2009

legge 40 atto II: la sentenza

Qui di seguito il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale sulla L. 40/2004, dove si stabilisce, sostanzialmente, che il legislatore non può mettere vincoli al medico e che, in deroga alla legge, si può procedere alla crioconservazione degli embrioni prodotti.

Buona lettura e buona riflessione.

*-*-*-*-*

Corte costituzionale

Sentenza 8 maggio 2009, n. 151

[...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza del 21 gennaio 2008 e dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanze del 12 luglio e del 26 agosto 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 159, 323 e 382 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 44 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di costituzione della Warm (World Association Reproductive Medicine), della Federazione Nazionale dei Centri e dei Movimenti per la vita italiani, del Comitato per la tutela della salute della donna, di C. S. A. ed altro, di C. M. ed altro, nonché gli atti di intervento della Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ed altre e dell’Associazione Cecos Italia, della S.I.S.Me.R. s.r.l. (Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l.), della Associazione Hera Onlus, della Associazione Sos Infertilità Onlus e di C. M. ed altro, della Cittadinanzattiva Toscana Onlus e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 31 marzo 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Gian Carlo Muccio per la Warm e per la S.I.S.Me.R. s.r.l., Isabella Loiodice e Filippo Vari per il Comitato per la tutela della salute della donna, Antonio Baldassarre e Giovanni Giacobbe per la Federazione Nazionale dei Centri e dei Movimenti per la vita italiani, Gian Domenico Caiazza per C. S. A. ed altro, per l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ed altre e per la Associazione Cecos Italia, Ileana Alesso, Massimo Clara, Maria Paola Costantini, Marilisa D’Amico e Sebastiano Papandrea per C. M. ed altro e per l’Associazione Hera Onlus, per la Associazione Sos Infertilità Onlus e per Cittadinanzattiva Toscana Onlus.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza 21 gennaio 2008, n. 398 (reg. ord. n. 159 del 2008) - con la quale, su rinvio dal Consiglio di Stato, in accoglimento del sesto motivo del ricorso proposto dalla Warm (World Association Reproductive Medicine), ha annullato le disposizioni delle linee guida, approvate con d.m. 21 luglio 2004 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui prevede, ai fini della applicazione della procedura della procreazione medicalmente assistita, la formazione di un numero limitato di embrioni, fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, e vieta la crioconservazione di embrioni al di fuori delle limitate ipotesi ivi previste.

Il Collegio rimettente ravvisa la rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio a quo nella circostanza che la ulteriore censura, ad opera della medesima ricorrente, delle predette linee guida - per contrasto con l’art. 32, secondo comma, e con gli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non consentono la crioconservazione degli embrioni al fine dell’impianto se non in ipotesi del tutto eccezionali e ne prevedono la formazione in un numero limitato fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente - pur proposta avverso un atto a contenuto generale di fonte secondaria, tocca, in realtà, l’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 del 2004, di cui le citate norme regolamentari costituiscono letterale e pedissequa espressione, con la conseguenza che la contestazione delle disposizioni delle linee guida non potrebbe che passare attraverso una questione di legittimità costituzionale della norma di legge che ne costituisce il fondamento.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente - premesso che la finalità cui è ispirata l’intera legge n. 40 del 2004, secondo quanto si desume, in particolare, dall’art. 1, è quella di assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di procreazione assistita, compreso il concepito, e che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), nel fare ricorso alle relative tecniche, è necessario ispirarsi al principio della gradualità, per evitare interventi aventi un grado di invasività tecnica e psicologica più gravoso (di quanto necessario) per i destinatari - ritiene che, non fornendo la legge n. 40 una definizione del termine «embrione», con esso si intenda fare riferimento ad un significato il più ampio possibile, vale a dire alla situazione che si determina a partire dalla fecondazione dell’ovulo.

Svolte tali considerazioni preliminari, il Collegio rimettente richiama l’art. 14 della legge n. 40 del 2004, intitolato «Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni», ove, al comma 2, si stabilisce che le tecniche di produzione degli embrioni «non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e, al comma 3, si afferma che nel caso in cui «il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».

Rileva il giudice a quo che la preoccupazione manifestata dalle due disposizioni citate sembra essere essenzialmente quella di pervenire ad un unico impianto allo scopo precipuo di evitare la crioconservazione che sarebbe, invece, indispensabile nel caso in cui dovesse essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello effettivamente impiantabile, ed in ogni caso superiore a tre: la ragione di tale previsione risiede, probabilmente - avverte il rimettente - nella circostanza che con la tecnica della crioconservazione molti embrioni possono andare perduti.

Detta disciplina sembra al rimettente contrastare con l’art. 3 Cost. per violazione del canone di ragionevolezza, ed ancora con il medesimo art. 3 per quanto attiene alla parità di trattamento, oltre che con l’art. 32 Cost. nella misura in cui consente pratiche che non bilancerebbero adeguatamente la tutela della salute della donna con quella dell’embrione.

Ed invero, osserva il giudice a quo, ammettere - come ha fatto la legge n. 40 del 2004, all’art. 14, comma 2 - la possibilità di un impianto di più embrioni (fino ad un massimo di tre), nella consapevolezza che alcuni di essi potranno disperdersi, significa accettare che per una concreta aspettativa di gravidanza è necessario procedere ad un impianto superiore all’unità e accettare, altresì, che alcuni di tali embrioni, o anche uno solo, oltre a quello che dà luogo ad una gravidanza, possano andare dispersi.

Nelle situazioni appena descritte, la legge consente che la tutela dell’embrione affievolisca per lasciare spazio al fine perseguito, che è quello di consentire il ricorso ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita garantita da concrete speranze di successo.

Ora, se finalità della legge è quella di individuare un giusto bilanciamento tra la tutela dell’embrione e quella dell’esigenza di procreazione, sarebbe irragionevole la previsione che impone la produzione di embrioni in numero tale da rendere possibile l’effettuazione di un unico impianto e comunque in numero non superiore a tre, così come il sostanziale divieto di crioconservazione, ammessa nella sola ipotesi di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna insorto successivamente alle fecondazione.

La legge n. 40 del 2004 non avrebbe dovuto escludere la possibilità di consentire l’accertamento delle molte variabili che accompagnano la vicenda della procreazione assistita, quali ad esempio la salute e l’età della donna interessata e la possibilità che ella produca embrioni non forti, intendendo con ciò non quelli che sono capaci di produrre una «razza migliore» - idea espressamente e giustamente vietata dalla legge n. 40 del 2004 - ma semplicemente quelli che si possono rivelare più idonei a realizzare il risultato della gravidanza e della procreazione.

Né rileverebbe, in contrario, la previsione della variabilità da uno a tre degli embrioni impiantabili, sulla scorta del comma 2 dell’art. 14 della legge n. 40 del 2004, in quanto detta previsione tenderebbe ad assicurare concrete possibilità di gravidanza alle persone di medie condizioni fisiche, mentre non fornirebbe la medesima possibilità nei confronti delle donne non giovani o di quelle che non riescono a produrre contestualmente tre embrioni di buona qualità nei sensi prima precisati. E in ciò si rivelerebbe, inoltre, la disparità di trattamento dovuta alla circostanza che situazioni diverse sarebbero sottoposte allo stesso trattamento predeterminato per legge.

La predeterminazione del numero degli embrioni producibili e successivamente impiantabili, imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da ogni concreta valutazione del medico curante sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita, non sarebbe in linea con quel bilanciamento di interessi che la legge n. 40 del 2004 sembrerebbe voler perseguire.

Il Collegio rimettente lamenta, altresì, il vulnus al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione. Infatti, la limitazione del numero degli embrioni producibili e contestualmente impiantabili e il divieto della crioconservazione degli stessi - se non nella circoscritta ipotesi prima descritta - comporterebbero che nell’ipotesi, tutt’altro che improbabile, di un tentativo non andato a buon fine, sia necessario assoggettare la donna ad un successivo trattamento ovarico, ossia ad una pratica medica che comporta in sé il rischio della sindrome da iperstimolazione ovarica e che trova nella legge, e non in esigenze di carattere medico, il suo fondamento. Pratica che, a prescindere da ogni valutazione delle conseguenze sul piano fisico e psicologico della paziente ad essa sottoposta, sarebbe in contrasto con gli stessi principi ispiratori della legge in esame, ed in particolare con quello della «minore invasività», espressamente enunciato nell’art. 4, comma 2, lettera a).

1.1. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Warm, parte del giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale sollecitata dal Collegio rimettente, sviluppando argomentazioni adesive a quelle di cui all’atto introduttivo del giudizio di costituzionalità.

In particolare, con riferimento al ritenuto contrasto delle norme impugnate con l’art. 32 Cost., si rileva nell’atto di costituzione che il limite, imposto dalla legge n. 40 del 2004, di tre ovociti inseminabili si pone in contrasto con la tutela della salute della donna, riducendo irragionevolmente le possibilità di successo del trattamento di procreazione medicalmente assistita, impedendo al biologo di selezionare, tra quelli formatisi, gli embrioni più idonei a svilupparsi in un feto e di crioconservare quelli in eccesso per un futuro trasferimento, e costringendo la donna a sottoporsi a nuovi interventi di stimolazione ovarica e di prelievo chirurgico degli ovociti. D’altra parte, si evidenzia nella memoria di costituzione il rischio opposto, quello, cioè, di successo del processo di fecondazione, con possibile insorgenza di una gravidanza plurigemellare, che, a sua volta, comporta rischi per la salute della donna e del concepito.

Per altro verso, la Warm sottolinea che la normativa in questione elimina la discrezionalità della valutazione del medico - unico ad essere in grado di individuare il miglior bilanciamento tra rischi e benefici per la donna e per l’embrione, nel momento in cui si trovi ad applicare il trattamento sanitario di fecondazione assistita - in violazione dell’art. 3 Cost., per la discriminazione che si opererebbe tra le donne in buona salute, per le quali maggiore è la facilità di attecchimento degli embrioni, e quelle che non lo sono per età o condizioni fisiche.

Infine, la Warm ravvisa nelle disposizioni censurate un vizio di irragionevolezza interna, sotto il profilo della incoerenza teleologica, per essere i mezzi predisposti incongrui rispetto alla ratio legis, per il fatto che dette disposizioni, nel consentire la formazione, ed il contestuale unico impianto, per il divieto di crioconservazione, del numero massimo di tre embrioni, ammettono, ed anzi auspicano, che solo uno di essi attecchisca, con conseguente dispersione degli altri, derogando, in tal modo, all’obbligo di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

La irragionevolezza emergerebbe, altresì, nella comparazione con la disciplina della interruzione volontaria della gravidanza, poiché la tutela dell’embrione, cui si ispira il divieto di crioconservazione e di soppressione di cui all’art. 14 della legge n. 40 del 2004, scomparirebbe una volta effettuata con successo la inseminazione, essendo consentito l’aborto, almeno fino al novantesimo giorno di gravidanza.

Infine, sarebbe irrazionale la previsione del numero massimo di tre embrioni impiantabili, in quanto privo di alcun supporto medico-scientifico.

L’associazione costituita richiede, altresì, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 14 della legge n. 40 del 2004, che prescrive il divieto di soppressione e crioconservazione degli embrioni, la cui sopravvivenza, in presenza dell’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, determinerebbe una estensione dei divieti, senza ammettere alcuna possibilità di deroga.

1.2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono altresì costituite la Federazione Nazionale dei Centri e dei Movimenti per la vita italiani ed il Comitato per la tutela della salute della donna - intervenuti ad opponendum nel giudizio principale - concludendo entrambi per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

La prima ha eccepito la inammissibilità della questione, sotto il profilo del difetto di rilevanza, per non essersi il TAR rimettente pronunciato sulla carenza di interesse diretto della Warm nel giudizio, avendo erroneamente ritenuto che sulla relativa questione si fosse formato il giudicato, come stabilito dal Consiglio di Stato in sede di appello. Il Collegio rimettente avrebbe, inoltre, preso in considerazione alcuni motivi del ricorso della Warm respinti nella precedente sentenza e non riproposti.

Nel merito, la Federazione costituita ha rilevato che il limite massimo di tre embrioni è stabilito dalla legge n. 40 del 2004 ai fini della tutela della salute della donna e degli stessi embrioni, avuto riguardo alle difficoltà connesse alle gravidanze multiple. In sostanza, la legge n. 40 attuerebbe un ragionevole bilanciamento tra l’interesse della coppia alla genitorialità e il diritto alla vita del concepito, espressamente affermato dall’art. 1 della legge stessa. Del resto, anche la tutela della salute della donna sarebbe meglio garantita da una stimolazione “soffice” che non da una stimolazione forte, effettuata allo scopo di avere a disposizione un numero abbondante di ovociti. Infine, anche la discrezionalità del medico dovrebbe rispettare le regole derivanti dalla esigenza di tutela dei diritti umani fondamentali.

Il Comitato per la tutela della salute della donna ha, a sua volta, eccepito la inammissibilità della questione in quanto sollevata con sentenza anziché con ordinanza, in violazione delle norme sul processo costituzionale. Il TAR rimettente - si rileva nella memoria - da un lato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dall’altro ha definito in parte il giudizio con decisione impugnabile innanzi al Consiglio di Stato.

Altro profilo di inammissibilità della questione viene adombrato nel mutamento del quadro normativo per effetto dell’intervento delle nuove linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, di cui al d.m. 11 aprile 2008, che avrebbe determinato la estinzione del giudizio amministrativo e, con esso, travolto il giudizio di costituzionalità.

Nel merito, il predetto Comitato ha insistito per la infondatezza della questione, rilevando che l’affievolimento del diritto alla vita dell’embrione non sarebbe materia disponibile da parte del legislatore ordinario, avuto riguardo al fondamento costituzionale di tale diritto, e che, inoltre, la limitazione a tre del numero massimo di embrioni impiantabili corrisponderebbe al numero massimo di embrioni suscettibili, secondo la scienza medica, di dar luogo alla gravidanza.

1.3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso, a sua volta, per la inammissibilità della questione, in quanto sollevata con sentenza, e, nel merito, per la sua infondatezza. Al riguardo, osserva l’Autorità intervenuta che essa si risolve in una critica alle scelte discrezionali del legislatore, che ha, invece, a suo avviso, effettuato una ragionevole comparazione tra l’interesse della donna al buon esito della procedura di procreazione medicalmente assistita e la tutela dell’embrione.

1.4. - Sono altresì intervenute l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, l’Associazione Cecos Italia e la S.I.S. Me.R. s.r.l., che hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate dal T.A.R., con argomentazioni adesive ai contenuti del provvedimento di rimessione della questione.

1.5. - Hanno, quindi, depositato memorie le parti costituite, Warm e Federazione Nazionale dei Centri e dei Movimenti per la Vita italiani (che ha anche dubitato della sussistenza del requisito della incidentalità della questione sollevata) ed il Comitato per la tutela della salute della donna, insistendo nelle rispettive conclusioni. Quest’ultimo, in particolare, ha fatto presente che, nonostante la rimessione degli atti alla Corte, il giudizio a quo è proseguito, essendosi svolta una camera di consiglio a seguito della istanza di correzione di errore materiale proposta dalla Warm, nel senso di estendere la censura anche al comma 1 dell’art. 14 della legge n. 40 del 2004, ed essendo stata emessa una pronuncia, la sentenza n. 7956 del 2008, con la quale il TAR Lazio ha fornito una interpretazione autentica della precedente decisione con la quale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in esame. In subordine, il predetto Comitato ha chiesto alla Corte di restituire gli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla luce del sopravvenuto decreto del Ministro della salute dell’11 aprile 2008, che ha adottato le nuove linee guida in materia di procreazione assistita; e di valutare la sopravvenuta irrilevanza della questione per effetto dell’abrogazione delle precedenti linee guida.

Hanno depositato memoria, altresì, l’Avvocatura generale dello Stato, che ha insistito per la inammissibilità e l’infondatezza della questione, l’Associazione Cecos Italia e l’Associazione Luca Coscioni, oltre alle Associazioni Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e l’Associazione www.unbambino.it, che hanno, invece, concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

1.6. - Nell’imminenza della odierna udienza pubblica, la difesa della Warm ha depositato memoria, nella quale vengono analizzati i dati del Registro europeo relativi ai trattamenti effettuati nell’anno 2005, recentemente pubblicati a cura della Società Europea di Procreazione Medicalmente Assistita (ESHRE), che evidenziano il pregiudizio alla salute della donna, ed anche dell’embrione, che comporta l’applicazione della legge n. 40 del 2004, con particolare riferimento al divieto di formare più di tre embrioni ed al contestuale obbligo di trasferirli tutti, senza possibilità di crioconservarli.

Ha depositato memoria la Federazione Nazionale dei Centri e dei Movimenti per la vita italiani, che ha ribadito le conclusioni già rassegnate, ponendo in particolare evidenza la mancata censura dell’art. 1 della legge n. 40, che, nel definire il concepito come soggetto titolare di diritti, costituisce la base dell’intero impianto legislativo, e sottolineando che l’obiettivo, costituzionalmente obbligato, di evitare nel massimo grado possibile la distruzione di embrioni umani senza impedire la procedura di procreazione medicalmente assistita, è perseguito dal legislatore con scelte politiche ragionevoli.

Nella memoria si pone altresì in rilievo che la stimolazione “dolce”, sufficiente per produrre un numero limitato di ovociti, tale da consentire la formazione di un numero massimo di tre embrioni, metterebbe al riparo dai rischi della iperstimolazione per la salute della donna.

Quanto all’argomento delle differenze di disciplina tra la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), e la legge n. 40 del 2004, rileva la Federazione intervenuta la erroneità del paragone tra la situazione della donna la cui salute sia in pericolo a causa di una gravidanza non desiderata e quella della coppia che abbia richiesto l’applicazione della procedura di procreazione medicalmente assistita, tenuto anche conto della esigenza di evitare, nel primo caso, il ricorso all’aborto clandestino.

In definitiva, si osserva nella memoria, posto che l’inizio della vita si verifica con la formazione dell’embrione, la procreazione in vitro è fortemente desiderata e la decisione di effettuarla è frutto di una determinazione la cui maturità e fermezza è controllata anche dalle strutture sanitarie attraverso il colloquio preliminare previsto dall’art. 6 della legge in esame. La decisione della coppia che chiede di essere ammessa alla procreazione medicalmente assistita è anche una forma di assunzione di responsabilità verso il nuovo essere umano.

Anche il Comitato per la tutela della salute della donna ha depositato una memoria, nella quale ribadisce i rilievi di inammissibilità già svolti, e, nel merito, insiste per la infondatezza della questione sollevata dal TAR del Lazio, evidenziando il bilanciamento dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella PMA perseguito dalla legge n. 40 del 2004 e sottolineando i dati contenuti nell’ultima Relazione del Ministro della salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, in cui si osserva che, dopo l’entrata in vigore della legge stessa, che limita il numero di embrioni che può essere creato per ogni ciclo di procreazione artificiale, si è verificato un crollo delle complicanze da iperstimolazione ovarica.

Si rileva, nella memoria, che sono la stessa scienza e tecnica a richiedere ormai una limitazione - spesso anche inferiore ai tre embrioni - al fine di garantire il buon esito dell’impianto. Al riguardo, si richiamano le linee guida elaborate dalla Human Fertilisation and Embriology Authority (HFEA), che sovrintende all’applicazione delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita nel Regno Unito, secondo le quali è opportuno procedere al trasferimento di non più di due embrioni nella generalità dei casi e di tre embrioni, al massimo, solo nel caso di donne ultraquarantenni.

Sulla questione della irrevocabilità del consenso all’impianto di embrioni, premesso che l’impianto è incoercibile e che la violazione dell’obbligo non comporta sanzioni a carico della donna, si rileva nella memoria che l’unica ragione che può indurre la donna, dopo aver deciso di sottoporsi alla tecnica di PMA, a modificare il proprio intendimento è la volontà di ricorrere alla procreazione assistita per selezionare gli embrioni migliori, scartando gli altri. In sostanza, con la sottoposizione della questione alla Corte costituzionale, si chiederebbe la introduzione di una soluzione eugenetica, la quale, tra l’altro, determinerebbe una completa deregulation nel settore della procreazione artificiale.

2. - Il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza emessa il 12 luglio 2008 (r.o. n. 323 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui impongono il divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessarietà della creazione di un numero massimo di tre embrioni nonché dell’unico e contemporaneo impianto degli stessi; e dell’art. 6, comma 3, ultima parte, della stessa legge per contrasto con l’art. 32, secondo comma, Cost., laddove prevede la irrevocabilità del consenso da parte della donna all’impianto in utero degli embrioni creati.

Si premette nell’ordinanza che C.S.A. e P.G., dopo avere ottenuto, in via d’urgenza, l’autorizzazione dallo stesso Tribunale a procedere alla diagnosi genetica preimpianto con crioconservazione dei residui embrioni risultati affetti dalla patologia della esostosi, da cui la donna era affetta, avevano acquisito relazioni mediche dalle quali si evidenziava che la previsione delle modalità predeterminate di esecuzione della PMA di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 erano irragionevoli ed inique nel caso concreto, in relazione alla salute della ricorrente e alla possibilità di creazione di embrioni malati pari a cinquanta per cento sicché, nella specie, il numero di embrioni necessari ad assicurare una adeguata percentuale di successo era pari a sei.

A seguito del rifiuto delle responsabili del Centro cui la coppia si era rivolta, motivato dal contrasto della richiesta con l’art. 14 della citata legge, i due si erano rivolti al giudice della cautela, chiedendo, tra l’altro, che questi autorizzasse il Centro a produrre un numero di embrioni adeguato a scontare il «rischio genetico» e «diagnostico» del caso concreto, non inferiore a sei unità, eccependo anche la illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 40 del 2004.

Il Tribunale adìto, premessa l’ammissibilità della proposizione della questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, ha rilevato che l’assetto voluto dalla legge, con riguardo all’obbligo della creazione di un numero massimo di tre embrioni da impiantarsi con unico contemporaneo impianto ed il conseguente divieto di crioconservazione degli embrioni (c.d. embrioni sovrannumerari), crea grave nocumento alla salute della donna e, nello stesso tempo, non garantisce il fine che la legge medesima si propone come programmatico («favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana…»: art. 1, legge n. 40 del 2004), fornendo soluzioni contraddittorie e non ottimali. Infatti - osserva il giudice a quo - la legge impone, in caso di insuccesso, la necessità di procedere a plurime stimolazioni ovariche, in quanto prevede la esaustività di ciascun ciclo di produzione ed impianto, non consentendo la crioconservazione degli embrioni per successivi impianti, e comportando seri problemi per la salute della donna che si deve sottoporre a trattamenti ormonali plurimi, con conseguenze mediche accertate.

Di qui la lesione dell’art. 32, primo comma, Cost., sotto il profilo del diritto della salute della donna, pur nel bilanciamento con quella dell’embrione richiesto dall’art. 1 della legge n. 40 del 2004, atteso che, al di là della definizione giuridica del concetto di concepito, deve ritenersi, ad avviso del giudice a quo, la prevalenza del diritto alla salute dell’essere persona rispetto a ciò che ancora persona non è.

Si ritiene altresì leso il principio di ragionevolezza, estrinsecazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., in quanto si trattano in unico modo posizioni soggettive del tutto dissimili e che necessiterebbero di un approccio di cura diverso. Ridurre la fecondazione assistita ad un modello unico, valido per tutte le situazioni concrete che si presentano alla attenzione dei medici, equivarrebbe ad obliterare completamente quelle che sono le acquisizioni scientifiche, le quali indicano come i plurimi fattori che afferiscono alla coppia genitoriale incidono sulla scelta del trattamento da attuare, che quindi deve essere lasciato (come, d’altra parte, tutti i trattamenti medici, salvo sempre il consenso informato) alla discrezionalità del medico, che è il depositario del sapere tecnico del caso concreto.

La tecnica prescelta - rileva il rimettente - è irragionevole per la imposizione di una sola possibilità di impianto con un numero massimo di tre embrioni, in assenza di ogni valutazione dei vari fattori che accedono al singolo caso concreto e che ne condizionano l’esito (età, malattie, tipo di sterilità etc.) e comporta un pericolo ulteriore per la salute della donna e del feto conseguente all’aumento dei parti bi o plurigemellari.

Il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 32, secondo comma, Cost., che vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignità della persona umana. La predeterminazione di un protocollo sanitario unico, non configurato sulle necessità di cura della singola persona e sull’adesione allo stesso, comporterebbe la sottoposizione della persona a trattamento sanitario non voluto e non volto alla tutela della salute sua propria o della collettività. L’unica eccezione alla obbligatorietà dell’impianto che la legge n. 40 contempla è posta dall’art. 14, comma 2, cit., laddove si sospende il trasferimento nell’utero in caso di malattia della madre, non prevedibile al tempo della fecondazione e per il solo periodo necessario al superamento di tale stato di malattia. Ciò comporta anche, secondo il giudice a quo, un vulnus all’art. 32, secondo comma, Cost., ad opera della norma dettata dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui sancisce la irrevocabilità del consenso ad accedere alle tecniche di fecondazione assistita dal momento della fecondazione dell’ovulo, con riferimento alla posizione della donna cui deve essere praticato l’impianto.

2.1. - Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti C.S.A. e P.G., parti private nel giudizio cautelare, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate.

2.2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto la inammissibilità della questione in quanto sollevata nel corso di un procedimento cautelare, e, nel merito, ha concluso per la infondatezza, trattandosi di materia riservata alla discrezionalità legislativa.

2.3. - E’altresì intervenuta l’Associazione Sos Infertilità Onlus, assumendo di avere diritto di far valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte in quanto la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale si rifletterebbe direttamente sull’attività stessa dell’associazione che, come da statuto, ha per scopo quello della cura e dell’assistenza alle coppie infertili, e sostenendo la illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, per violazione degli artt. 3, 31 e 32 Cost.

2.4. - Analoghe considerazioni sono svolte da M.C. e G.R., intervenuti sulla base del convincimento di avere diritto di far valere le proprie ragioni nel giudizio, in quanto la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale si rifletterebbe direttamente sulla loro condizione e sul processo dagli stessi instaurato innanzi al Tribunale ordinario di Firenze, con provvedimento di urgenza in ordine al quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale (ord. n. 382 del 2008); nonché dall’Associazione Hera Onlus, avente, fra i propri scopi statutari, il sostegno e la tutela delle coppie infertili.

2.5. - Infine, sono intervenute, fuori termine, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, oltre alle Associazioni Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e l’Associazione www.unbambino.it, che hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

2.6. - Nella imminenza della udienza, ha depositato memoria la difesa di C.S.A. e P.G., insistendo nelle conclusioni rassegnate. Si sottolinea, in particolare, nella memoria, per un verso, che il bilanciamento tra interesse alla tutela della salute della donna e quello alla tutela dell’embrione viene operato, nella legge n. 40 del 2004, in termini di contraddittorietà rispetto all’assetto dei valori della Costituzione come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza n. 27 del 1975; per l’altro, che tra gli obiettivi perseguiti dalla legge in esame e le soluzioni predisposte allo scopo esiste una contraddittorietà che rischia di compromettere il risultato finale della soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità. Infatti, la opzione in favore di un modello terapeutico unico ed inderogabile, normativamente definito in modo tassativo, e non configurato sulle necessità di cura della singola persona, determina - si rileva nella memoria - una totale insensibilità alle esigenze poste dalla situazione concreta, con conseguente inidoneità al raggiungimento dei fini che la legge stessa si propone, ivi compresa la tutela dell’embrione. L’operatore sanitario, costretto ad adottare un protocollo uniforme a prescindere dalle caratteristiche della fattispecie concreta, viene esautorato di qualsiasi autonomia tecnica per la predisposizione della soluzione terapeutica adeguata alla situazione patologica cui è chiamato a dare risposta, in contrasto anche con principi e norme cogenti per il professionista nonché con le buone pratiche mediche, e, quindi, con il codice di deontologia medica.

Nella memoria si sottolinea, poi, che, sulla idoneità di scelte generali e di principio, tassativamente predeterminate dal legislatore, a regolare vicende attinenti a status e diritti fondamentali inerenti alla sfera personale dell’individuo, la giurisprudenza costituzionale si è ripetutamente pronunciata, evidenziando la irragionevolezza di soluzioni che prescindano dalla considerazione delle specificità del caso concreto. Al riguardo, si richiama la giurisprudenza in tema di adozione, con riguardo alla deroga al limite di età tra adottante e adottato.

Ulteriore elemento di irragionevolezza della normativa censurata si ritiene possibile individuare nel mutato contesto normativo (per effetto di alcune decisioni di merito e dell’approvazione delle nuove linee guida emanate in tema di procreazione assistita dal ministro della salute con d.m. 11 aprile 2008), circa l’ammissibilità della diagnosi preimpianto. Tale riconoscimento non avrebbe alcuna utilità pratica se la coppia fosse comunque vincolata all’obbligo di un unico e contemporaneo impianto di non più di tre embrioni e al divieto di crioconservazione.

Infine, nella memoria si individuano le ragioni della necessità di sottoporre a vaglio di legittimità costituzionale - come il rimettente ha fatto - anche l’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte relativa alla irrevocabilità del consenso all’impianto una volta avvenuta la fecondazione, per esigenze di coerenza sistematica rispetto ad un assetto normativo che, con una censura limitata al solo art. 14, commi 1 e 2, potrebbe risultare comunque viziato da una disarmonia interna. Al riguardo, si rileva, in particolare, che, se pure la disposizione di cui si tratta pone un comando privo di specifica sanzione per l’ipotesi di violazione da parte della paziente, tuttavia, nell’ambiguità della legge, si finisce per rimettere all’interprete la eventuale scelta rispetto alla decisione di adottare misure coattive per far rispettare il comando violato.

2.7. - Sono state, infine, depositate memorie nell’interesse delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e Associazione www.unbambino.it.

3. - Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, con ordinanza del 26 agosto 2008 (r.o. n. 382 del 2008), questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.; dell’art. 14, comma 3, della stessa legge, limitatamente alle parole «Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza maggiore», «non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non contiene, in fine, le parole «e, dalla donna, anche successivamente», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; dell’art. 14, comma 4, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.

La questione è stata sollevata nel procedimento su ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. di due coniugi infertili ed affetti da malattie genetiche i quali, dopo aver fatto, ripetutamente ed inutilmente, ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, avevano richiesto in via di urgenza che venisse emesso l’ordine di eseguire a loro favore la c.d. fecondazione in vitro, previa diagnosi pre-impianto, e che si provvedesse a trasferire nell’utero della signora C. gli embrioni creati in base alle direttive impartite dalla medesima paziente ed applicando le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell’età e dello stato di salute della paziente, tenuto anche conto del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose, provvedendo altresì a crioconservare per un futuro impianto gli embrioni risultati idonei e che non fosse possibile trasferire immediatamente.

Il rimettente, negata la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui si tratta, per il carattere inequivocabile del dato normativo, ha motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo alla stregua della considerazione che le disposizioni della legge n. 40 del 2004 costituiscono chiaro ostacolo all’accoglimento delle richieste formulate dai ricorrenti. In proposito, rilevato che tali richieste hanno come presupposto la legittimità della c.d. diagnosi preimpianto - secondo il giudice a quo da considerare perfettamente consentita, con efficacia erga omnes, dopo la pronuncia del TAR del Lazio 21 gennaio 2008, n. 398 e dopo la emanazione delle nuove Linee guida di applicazione della legge n. 40 del 2004 - osserva il giudice a quo che questa Corte, con ordinanza n. 369 del 2006, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui faceva divieto di sottoporre l’embrione, prima dell’impianto, a diagnosi per l’accertamento di eventuali patologie, sul presupposto della necessità di verificare la costituzionalità anche di altri articoli della stessa legge (segnatamente della disciplina della «revocabilità del consenso solo fino alla fecondazione dell’ovulo», del «divieto di creazione di embrioni in numero superiore a quello necessario per un unico impianto, obbligatorio quindi per tutti gli embrioni», del «divieto di crioconservazione e di soppressione di embrioni»), non impugnati. Ne deduce il giudice a quo l’inutilità dell’affermazione del diritto dei ricorrenti a procedere a diagnosi preimpianto laddove non svincolati dall’obbligo di unico e contemporaneo impianto di non più di tre embrioni, dal divieto di crioconservazione degli stessi al di fuori della rigida ipotesi di cui all’art. 14, comma 3, della legge, e dall’irrevocabilità del consenso al trattamento di PMA allorquando sia avvenuta la fecondazione dell’ovulo. Vi è, secondo il rimettente, rilevanza delle dedotte questioni anche in ordine al periculum in mora, posto che i tempi di un giudizio ordinario (sicuramente più lunghi di un procedimento cautelare ante causam) costituiscono fattore di per sé idoneo a pregiudicare l’esigenza di tutela.

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la normativa di cui al comma 2 dell’art. 14, laddove impone la creazione di non più di tre embrioni ai fini di un loro unico e contemporaneo impianto, sia in contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto determina la reiterata sottoposizione della donna a trattamenti che, in quanto invasivi e a basso tasso di efficacia, sarebbero lesivi del principio di rispetto della dignità umana, in spregio a quanto previsto dall’art. 2 Cost. La disposizione in esame verrebbe, inoltre, a creare disparità di trattamento fra situazioni che eguali fra loro non sono e richiedono trattamenti differenziati, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., oltre a violare il diritto fondamentale alla salute proclamato dall’art. 32 della Cost., determinando il forte rischio di reiterata sottoposizione della donna a trattamenti ad alto tasso di pericolosità per la sua salute fisica e psichica.

Il giudice a quo si chiede quale debba essere, una volta ammessa la c.d. diagnosi preimpianto, la sorte del divieto di crioconservazione e soppressione degli embrioni, la cui ragione di esistenza era sicuramente più che coerente con il preesistente divieto, che imponeva la sequenza creazione-trasferimento-impianto dell’embrione, in una situazione di irrevocabilità del consenso dalla donna fornito alla PMA, a tutto vantaggio di una situazione che lo stesso legislatore definisce di «tutela dell’embrione».

Secondo il rimettente, peraltro, la assoluta libertà di produzione sovrannumeraria di embrioni determinerebbe, a sua volta, una situazione che, pur se inserita all’interno dei ragionevoli presupposti normativi di cui agli artt. 1, 4 e 5 della legge, rischia di essere pur sempre foriera di problematiche non scevre da implicazioni di natura etica, giuridica, ed anche gestionale ed economica (solo se si pensa, ad es., che le Linee guida, sia nella loro versione originaria sia in quella attuale, prevedono che «gli embrioni che verranno definiti in stato di abbandono saranno crioconservati in maniera centralizzata con oneri a carico dello Stato»): donde la limitazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge n. 40 del 2004 nel senso sopra indicato.

A tali censure si aggiunge quella rivolta all’art. 6, comma 3, della legge n. 40, che, a corollario delle norme precedenti, prevede che la volontà di sottoposizione al trattamento di PMA non possa essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal medesimo comma dopo che sia avvenuta la fecondazione dell’ovulo. I parametri di costituzionalità sono anche in tal caso gli artt. 2, 13 e 32 (quest’ultimo in tutta la sua estensione) Cost., cui si aggiunge l’art. 3 Cost., con la indicazione, quale tertium comparationis, del successivo comma 4, che espressamente attribuisce in ogni tempo al medico responsabile della struttura il potere di decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita per motivi di ordine medico-sanitario, che nel loro ambito non possono non annoverare anche quelli più specificamente inerenti la salute fisica e psichica della donna.

L’intervento sull’art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004 viene richiesto al fine di dare coerenza ad un sistema normativo che, con una censura limitata (per le ragioni sopra esposte) ai soli commi 2 e 3 dell’art. 14, permarrebbe comunque viziato da una sua disarmonia interna (evidenziata dalla Corte costituzionale, nella ordinanza n. 369 del 2006, anche con riferimento alla norma ora in questione). Se il sistema normativo che si chiede scaturisca dalla ottenuta liceità della diagnosi preimpianto e dalla richiesta censura di costituzionalità è improntato sulla superiorità riconosciuta alla tutela della salute della donna (sancita dalla legge n. 194 del 1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza e che non può essere vanificata da una normativa come quella in esame), è allora conseguenza necessaria che, per ragioni di coerenza sistematica, sia la sola donna ad essere legittimata alla revoca del consenso al trattamento di PMA.

A conferma di quanto sopra, vi sarebbe la chiara disposizione (sia pure non di rango legislativo) contenuta in ciascuna delle versioni delle Linee guida (sezione «Crioconservazione degli embrioni: modalità e termini») a mente della quale «la donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati».

Infine, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4, della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

La disposizione in questione, secondo il rimettente, non è di immediata chiarezza: in particolare, non sarebbe chiaro se essa sia una norma sulla interruzione volontaria della gravidanza (come si evincerebbe dal ricorso al termine «gravidanze» e al richiamo alla legge n. 194 del 1978) - nel senso, cioè, di non impedire una interruzione volontaria della gravidanza riguardo a parte soltanto degli embrioni coinvolti (come rimedio ex post a non desiderate gravidanze gemellari da PMA) - o (come si evincerebbe dall’iniziale inciso «ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita») una specificazione del divieto di crioconservazione o soppressione degli embrioni, di cui al comma 1 dell’art. 14. Correttamente - osserva il giudice a quo - i ricorrenti avevano evidenziato come il divieto abbia una sua giustificazione laddove, adottata la scelta di produrre più di un embrione (due o al massimo tre, secondo l’imposizione di cui si chiede la censura), si decida poi di impiantarne in numero minore, in violazione della regola del loro unico e contemporaneo impianto. Laddove, invece, venga a cadere la regola della produzione di non più di tre embrioni, del loro unico e contemporaneo impianto e del rigido divieto di crioconservazione, non avrebbe più senso nemmeno il divieto di riduzione embrionaria.

Una ragion d’essere della norma potrebbe permanere per il tramite del richiamo contenuto alla disciplina sulla interruzione della gravidanza, ma si tratterebbe di un richiamo a questo punto superfluo e ridondante, essendo già sufficiente quello contenuto nel primo comma dell’art. 14 (possibilità di soppressione di embrioni nei casi previsti dalla legge n. 194 del 1978).

Si chiede, infine, il rimettente se non si corra il rischio di una deriva eugenetica, in particolare di una «eugenetica negativa», intendendosi tale quella volta a far sì che non nascano persone portatrici di malattie ereditarie e non già a perseguire scopi di «miglioramento» della specie umana.

Altro, e non meno importante, dubbio è se davvero coppie al cui interno non vi sia sterilità o infertilità, ma che siano a forte rischio di trasmissibilità di malattie genetiche, non vengano a ricevere, per il fatto di non poter ricorrere a PMA e nell’ambito di essa a diagnosi preimpianto e a selezione embrionaria, un trattamento deteriore rispetto a coppie, sempre a forte rischio di trasmissibilità di malattie genetiche ma al cui interno vi sia sterilità o infertilità, che invece, ove accolte le prospettate questioni di legittimità costituzionale, a tutto quanto sopra potrebbero ricorrere.

Al riguardo, peraltro, il giudice a quo rileva come, data prevalenza al diritto alla salute della donna su ogni possibile situazione soggettiva dell’embrione, quello della «eugenetica negativa» finisca con l’essere un falso problema, non risolto, ed anzi aggravato dalla costrizione della donna, già sottoposta a stimolazione ovarica e ad intervento di impianto, a ricorrere poi ad interruzione, volontaria o meno che essa sia, della gravidanza.

3.1. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituiti C.M. e G.R., parti del giudizio di merito.

3.2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e la infondatezza della questione, alla stregua di argomentazioni analoghe a quelle riferite con riguardo al giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 323 del 2008.

3.3. - Sono altresì intervenute l’Associazione Hera O.N.L.U.S., l’Associazione Sos Infertilità Onlus, l’Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, l’Associazione Cecos Italia, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, oltre alle Associazioni Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e l’Associazione www.unbambino.it, ciascuna delle quali ha aderito alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

3.4. - Nella imminenza della data fissata per la udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. n. 323 e 382 del 2008, insistendo nelle conclusioni rassegnate.

La difesa erariale ha ribadito, esplicitandola, l’eccezione di inammissibilità delle questioni in quanto sollevate nel corso di procedimenti cautelari, rilevando che il contenuto del provvedimento richiesto finirebbe per produrre effetti immodificabili, con ricadute sulla rilevanza delle questioni medesime. In definitiva, l’Avvocatura generale evidenzia la mancanza di incidentalità delle questioni, in quanto la eventuale pronuncia di accoglimento concretizzerebbe la tutela richiesta innanzi al Tribunale rimettente.

Le questioni sarebbero poi inammissibili, in quanto concernenti un settore la cui regolamentazione giuridica richiede una attenta e prudente composizione degli interessi in giuoco attraverso una delicata opera di bilanciamento dei valori, nell’ambito di una valutazione politico-discrezionale di spettanza del legislatore.

Nelle memorie si deduce il vizio di fondo dal quale sarebbe affetto il ragionamento del giudice rimettente, consistente in ciò, che la sollevata questione dei commi 2 e 3 dell’art. 14 della legge n. 40, come motivata dallo stesso giudice, non toccherebbe il divieto di carattere generale di crioconservazione e soppressione di embrioni contenuto nel comma 1 dello stesso articolo, con la conseguenza che non avrebbe senso chiedere la eliminazione della eccezione alla regola del divieto contenuto nel comma 3.

Una ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe da ravvisare nell’intento del rimettente di mettere in discussione l’impianto della intera legge. Ed ancora, le ragioni di eventuale illegittimità costituzionale coinvolgerebbero anche altre norme della legge n. 40. Infine, il rimettente porrebbe una questione meramente interpretativa.

Nel merito, le questioni sarebbero infondate. Premesso che il comma 2 dell’art. 14 della legge trasfonde le indicazioni contenute nella Risoluzione sulla fecondazione artificiale approvata dal Parlamento europeo il 16 marzo 1989 e si uniforma alla scelta del legislatore tedesco, l’Avvocatura dello Stato ritiene che le ordinanze di rimessione consistano in una critica alle scelte discrezionali del legislatore, che ha effettuato una comparazione di interessi fra quello della donna al buon esito della procreazione assistita e quello alla tutela dell’embrione. La ragionevolezza del limite numerico contenuto nel comma 2 dell’art. 14 è coerente, secondo l’Autorità intervenuta, con le conclusioni della scienza e della tecnica al fine di garantire il buon esito dell’impianto. La memoria contiene dei dati dell’Istituto superiore della Sanità dai quali risulterebbe che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 40, siano aumentati i centri, le coppie trattate e le gravidanze, e che l’elevato numero di gravidanze trigemine in Italia non sarebbe conseguenza diretta delle previsioni normative, ma da correlare alle modalità di attuazione della procedura in determinati casi.

Infine, nelle memorie si esclude l’assimilabilità della prescritta irrevocabilità del consenso all’impianto, disposta dal comma 3 dell’art. 6, ad un trattamento sanitario obbligatorio, che, invece, contempla quelle attività terapeutiche o diagnostiche volte a prevenire o curare malattie nell’interesse del soggetto destinatario, oltre che della salute collettiva. Né l’irrevocabilità del consenso è assistita da una procedura di esecuzione forzata.

Sono state depositate memorie nell’interesse di M.C. e G.R., nonché dell’Associazione Hera O.N.L.U.S., dell’Associazione Sos Infertilità Onlus, dell’Associazione Cittadinanza attiva Toscana O.N.L.U.S. e dell’Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.o. n. n. 159 del 2008) dubita, con sentenza, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui il loro disposto prevede, ai fini della applicazione della procedura della procreazione medicalmente assistita, la formazione di un numero limitato di embrioni, fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, consentendo, solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

Il Tribunale ordinario di Firenze (r.o. n. 323 del 2008) sospetta, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, la illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, della stessa legge n. 40 del 2004, nella parte in cui il loro disposto impone il divieto della crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la obbligatorietà della creazione di un numero massimo di tre embrioni e dell’unico e contemporaneo impianto di embrioni comunque non superiore a tre, perché la predeterminazione di un protocollo sanitario unico comporterebbe la sottoposizione della donna a trattamento sanitario non voluto e non volto alla tutela della salute propria, né della collettività.

Lo stesso Tribunale dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultima parte, della stessa legge, laddove prevede la irrevocabilità del consenso da parte della donna all’impianto in utero degli embrioni creati, per violazione dell’art. 32, secondo comma, Cost., che vieta i trattamenti sanitari obbligatori, se non imposti per legge e nel rispetto della dignità della persona umana.

Il Tribunale ordinario di Firenze (r.o. n. 382 del 2008) censura l’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; l’art. 14, comma 3, della stessa legge, limitatamente alle parole «Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza maggiore», «non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione; l’art. 14, comma 4, della richiamata legge, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, in quanto tale norma determinerebbe la reiterata sottoposizione della donna a trattamenti che, in quanto invasivi e a basso tasso di efficacia, sarebbero lesivi del principio di rispetto della dignità umana; creerebbe disparità di trattamento fra situazioni che eguali fra loro non sono e richiedono trattamenti differenziati, in contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., violando il diritto fondamentale alla salute per il forte rischio di reiterata sottoposizione della donna a trattamenti ad alto tasso di pericolosità per la sua salute fisica e psichica.

Lo stesso Tribunale denuncia, infine, l’art. 6, comma 3, della stessa legge, nella parte in cui non contiene, in fine, le parole «e, dalla donna, anche successivamente», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

2. - I tre provvedimenti giurisdizionali sollevano questioni largamente coincidenti e ciò rende opportuna la riunione dei giudizi al fine della trattazione congiunta e della decisione con un’unica sentenza.

3. - Deve essere, preliminarmente, confermata l’ordinanza adottata, nel corso dell’odierna udienza pubblica, ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dell’Associazione Cecos Italia, delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché della S.I.S.Me.R. s.r.l. (Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l.), nel giudizio introdotto con ordinanza n. 159 del 2008; gli interventi dell’Associazione Sos Infertilità Onlus, dell’Associazione Hera Onlus, nonché di C.M. e G.R., nel giudizio introdotto con ordinanza n. 323 del 2008; gli interventi dell’Associazione Hera Onlus, dell’Associazione Sos Infertilità Onlus, dell’Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, dell’Associazione Cecos Italia, nonché delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nel giudizio introdotto con ordinanza n. 382 del 2008. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, sent. n. 96 del 2008, ord. n. 393 del 2008, n. 414 del 2007).

4. - Occorre ora esaminare le eccezioni di inammissibilità prospettate dalle parti in relazione ai vari provvedimenti di remissione.

4.1. - L’eccezione di inammissibilità prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato e dal Comitato per la tutela della salute della donna per avere il TAR del Lazio sollevato le questioni con sentenza anziché con ordinanza, in violazione delle norme sul processo costituzionale, non è fondata.

Questa Corte ha, infatti, affermato - e il principio deve essere ribadito nella presente sede - che «la circostanza non comporta inammissibilità della questione, posto che, come si desume dalla lettura dell’atto, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, sì che a tale atto, anche se autoproclamantesi “sentenza”, deve essere riconosciuta natura di “ordinanza”, sostanzialmente conforme a quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 452 del 1997).

4.2. - Altra eccezione di inammissibilità è prospettata, sempre con riferimento alla questione sollevata dal TAR, dalla Federazione Nazionale dei Centri e dei Movimenti per la vita italiani, sotto il profilo della rilevanza, per non essersi detto giudice pronunciato sulla carenza di interesse diretto della Warm (World Association Reproductive Medicine), ricorrente nel giudizio a quo, avendo erroneamente ritenuto che sulla relativa questione si sarebbe formato il giudicato, come stabilito dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Neppure tale eccezione merita accoglimento, avendo il TAR non implausibilmente affermato che sulla legittimazione ad agire della Warm non vi era alcuno spazio di riesame, essendosi, sul punto, formato il giudicato, secondo quanto si evincerebbe dalla sentenza di rinvio del Consiglio di Stato.

4.3. - Parimenti non fondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità, sollevata dal Comitato per la tutela della salute della donna, a seguito del mutamento del quadro normativo per effetto dell’intervento delle nuove linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, di cui al d.m. 11 aprile 2008, che avrebbe determinato la estinzione del giudizio amministrativo e, con esso, avrebbe travolto il giudizio di costituzionalità.

E’ infatti sufficiente rilevare l’operatività delle linee guida del 2004 fino al momento della loro sostituzione e, quindi, della pendenza del giudizio amministrativo, senza considerare che nessuna incidenza le sopravvenute linee guida possono esercitare su alcuna delle questioni sollevate.

4.4. - Con la memoria del Comitato per la tutela della salute della donna e della Federazione nazionale dei centri e dei Movimenti per la vita italiani è stata eccepita l’inammissibilità della questione sollevata dal TAR, in quanto priva del requisito della incidentalità, dal momento che l’oggetto del giudizio principale finirebbe per coincidere sostanzialmente con quello del giudizio di costituzionalità.

Anche tale eccezione non è fondata.

Ai fini dell’ammissibilità di una questione di costituzionalità, sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale, è necessario, fra l’altro, che essa investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. Nel caso di specie, non è dubbio che l’eventuale accoglimento delle questioni prospettate relativamente ai commi 2 e 3 dell’art. 14 della legge n. 40 del 2004 produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private, poiché dovrebbero essere accolte le doglianze mosse contro le norme secondarie censurate (nello stesso senso, sul principio, sentenze nn. 303 e 50 del 2007).

4.5. - Con riguardo alle questioni sollevate con le ordinanze n. 323 e n. 382 del 2008 dal Tribunale ordinario di Firenze, la difesa erariale ne ha eccepito l’inammissibilità in quanto sollevate nel corso di procedimenti cautelari, rilevando, da un lato, che il contenuto del provvedimento richiesto finirebbe per produrre effetti immodificabili, con ricadute sulla rilevanza delle questioni medesime ed evidenziando, dall’altro, la mancanza di incidentalità delle questioni, in quanto la eventuale pronuncia di accoglimento concretizzerebbe la tutela richiesta innanzi al Tribunale rimettente.

L’eccezione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ammette la possibilità che siano sollevate questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando il giudice non provveda sulla domanda, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenza n. 161 del 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006).

Nella specie, i procedimenti cautelari sono ancora in corso ed i giudici a quibus non hanno esaurito la propria potestas iudicandi: risulta, quindi, incontestabile la loro legittimazione a sollevare in detta fase le questioni di costituzionalità delle disposizioni di cui sono chiamati a fare applicazione (sentenza n. 161 del 2008).

5. - La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 40 del 2004 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze con l’ordinanza del 12 luglio 2008 (r.o. n. 323 del 2008): essa è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.

5.1. - L’art. 14, commi 2 e 3, della stessa legge è stato censurato dal TAR del Lazio e dal Tribunale ordinario di Firenze con la ordinanza del 26 agosto 2008, con argomenti sostanzialmente coincidenti, mentre lo stesso Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza 12 luglio 2008, ha censurato - oltre al comma 1 - il comma 2 dell’art. 14, e non il comma 3.

La questione sollevata dal TAR del Lazio investe l’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 nella parte in cui impone la creazione di un numero di embrioni da impiantare comunque non superiore a tre ed il contestuale impianto degli stessi e vieta la crioconservazione di embrioni al di fuori delle limitate ipotesi ivi previste. Il rimettente sospetta il contrasto delle norme censurate con gli artt. 3 e 32 Cost. Sotto il primo profilo, rileva, anzitutto, una intrinseca irragionevolezza della disciplina, che, da un lato, si dichiara ispirata allo scopo di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, e, dall’altro, impone il predetto limite numerico alla produzione di embrioni, prescindendo da ogni concreta valutazione del medico sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita, e preoccupandosi solo di evitare il ricorso alla crioconservazione, che può determinare la perdita degli embrioni, rischiando, così, anche l’inutile sacrificio degli embrioni prodotti. La previsione in esame, quindi, non sarebbe in linea con quel bilanciamento di interessi che la legge n. 40 del 2004 sembrerebbe voler perseguire.

Per altro verso, tale limitazione determinerebbe, secondo il TAR, una ingiustificata disparità di trattamento in funzione delle diverse condizioni fisiche della donna che ricorre alla procreazione assistita.

Infine, il vulnus all’art. 32 Cost. viene ravvisato nell’assoggettamento, che la disciplina censurata determina, ad un successivo trattamento di stimolazione ovarica nella non improbabile ipotesi di esito infelice del primo tentativo di impianto, in contrasto proprio con quel principio della minore invasività che risulta espressamente indicato, nell’art. 4, comma 2, lettera a), della legge, tra i principi cui deve ispirarsi la tecnica in esame.

5.2. - Il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 12 luglio 2008 (r.o. n. 323 del 2008), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui pone l’obbligo di creazione di un numero massimo di tre embrioni nonché dell’unico e contemporaneo impianto degli stessi. La questione è stata sollevata nel corso dello stesso procedimento in occasione di emissione di ordinanza di autorizzazione alla diagnosi preimpianto, a seguito della quale i ricorrenti avevano acquisito relazioni mediche, che avevano evidenziato la possibilità di creazione di embrioni affetti da patologie pari al cinquanta per cento, sicché, nella specie, il numero di embrioni necessari ad assicurare una adeguata percentuale di successo era pari a sei

La lesione dell’art. 32, primo comma, Cost. viene sospettata sotto il profilo del diritto della salute della donna, che dovrebbe, pur nel bilanciamento con quella dell’embrione richiesto dall’art. 1 della legge n. 40 del 2004, ritenersi prevalente sul diritto di chi ancora persona non è: la legge impone, in caso di insuccesso, la necessità di procedere a plurime stimolazioni ovariche, non consentendo la crioconservazione degli embrioni per successivi impianti e comportando seri problemi per la donna che si deve sottoporre a trattamenti ormonali plurimi, con conseguenze mediche accertate.

Si ritiene, altresì, leso il principio di ragionevolezza per il trattamento identico di posizioni soggettive del tutto dissimili e che necessiterebbero di un approccio di cura diverso, obliterandosi completamente le acquisizioni scientifiche, le quali indicano come i plurimi fattori che afferiscono alla coppia genitoriale incidono sulla scelta del trattamento da attuare, che quindi deve essere lasciato (come d’altra parte tutti i trattamenti medici salvo sempre il consenso informato) alla discrezionalità del medico, che è il depositario del sapere tecnico del caso concreto.

La violazione dell’art. 32, secondo comma, Cost., che vieta i trattamenti sanitari obbligatori, se non imposti per legge nel rispetto della dignità della persona umana, viene ravvisata nella predeterminazione di un protocollo sanitario unico, non configurato sulle necessità di cura della singola persona e di adesione allo stesso e che comporta la sottoposizione della persona a trattamento sanitario non voluto e non finalizzato alla tutela della salute sua propria o della collettività.

5.3. - Il Tribunale ordinario di Firenze, infine, con ordinanza emessa il 26 agosto 2008 (r.o. n. 382 del 2008), sospetta che il comma 2 dell’art. 14, laddove impone la creazione di non più di tre embrioni ai fini di un loro unico e contemporaneo impianto, rechi vulnus all’art. 2 Cost., determinando la reiterata sottoposizione della donna a trattamenti che, in quanto invasivi e a basso tasso di efficacia, sarebbero lesivi del principio di rispetto della dignità umana; che ingeneri disparità di trattamento fra situazioni che eguali fra loro non sono e richiedono trattamenti differenziati, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.; che violi il diritto fondamentale alla salute proclamato dall’art. 32 Cost., determinando il forte rischio di reiterata sottoposizione della donna a trattamenti ad alto tasso di pericolosità. Peraltro, per evitare la assoluta libertà di produzione soprannumeraria di embrioni, che determinerebbe problematiche di natura etico-religiosa, si chiede la declaratoria di illegittimità nei limiti sopra indicati (limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»).

5.4. - Viene, altresì, censurato il comma 3 dell’art. 14, secondo gli stessi parametri di costituzionalità (quanto all’art. 32 Cost., alla luce anche della necessità di evitare che la donna, costretta ad accettare l’impianto di embrioni portatori di gravi patologie, debba dapprima iniziare una gravidanza per poi, volontariamente o meno, interromperla, con grave nocumento per la sua salute fisica e psichica), limitatamente alle parole «Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza maggiore», «non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile». Si intende così evitare la creazione di situazioni paradossali come quelle evidenziate nel ricorso (nell’esempio fatto, una sopravvenuta ed improvvisa sindrome febbrile potrebbe dar luogo a crioconservazione al contrario di una preesistente grave patologia geneticamente trasmissibile). Inoltre, il comma 3 in esame, implicando un trattamento sulla persona senza il consenso di quest’ultima e in assenza di superiori ragioni di interesse generale o di tutela della sicurezza ed incolumità pubbliche contemplate da espressa disposizione normativa, sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost.

A queste osservazioni si è opposto dalla difesa erariale che il legislatore ha effettuato una ragionevole comparazione tra l’interesse della donna e la tutela dell’embrione, che il limite di tre embrioni tutela la salute della donna e degli embrioni, che la legge n. 40 del 2004 opera un bilanciamento fra l’interesse della coppia e il diritto alla vita del concepito, che la salute della donna è meglio garantita da una stimolazione “soffice”, che la limitazione a tre del numero massimo di embrioni impiantabili corrisponderebbe al numero massimo di embrioni suscettibili, secondo la scienza medica, di dar luogo alla gravidanza.

6. - Le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, sono fondate, nei limiti che seguono.

6.1. - Va premesso che la legge in esame rivela - come sottolineato da alcuni dei rimettenti - un limite alla tutela apprestata all’embrione, poiché anche nel caso di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, postulando la individuazione del numero massimo di embrioni impiantabili appunto un tale rischio, e consentendo un affievolimento della tutela dell’embrione al fine di assicurare concrete aspettative di gravidanza, in conformità alla finalità proclamata dalla legge. E dunque, la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione.

Ciò posto, deve rilevarsi che il divieto di cui al comma 2 dell’art. 14 determina, con la esclusione di ogni possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione (in contrasto anche con il principio, espresso all’art. 4, comma 2, della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita), poiché non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in grado di dare luogo ad una gravidanza. Le possibilità di successo variano, infatti, in relazione sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle donne che si sottopongono alla procedura di procreazione medicalmente assistita, sia, infine, all’età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità di una gravidanza.

Il limite legislativo in esame finisce, quindi, per un verso, per favorire - rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia luogo ad alcun esito - l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate; per altro verso, determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze di cui all’art. 14, comma 4, salvo il ricorso all’aborto. Ciò in quanto la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto.

Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).

La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna - ed eventualmente, come si è visto, del feto - ad esso connesso.

Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre».

L’intervento demolitorio mantiene, così, salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, secondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude la previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare, con ciò eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute.

Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 - che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica - comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

7. - La questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 4, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze con l’ordinanza r.o. n. 382 del 2008, è manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo.

8. - Del pari manifestamente inammissibile, sempre per difetto di rilevanza, è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della medesima legge, nella parte in cui non consente, dopo la fecondazione dell’ovulo, la revoca della volontà all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui entrambe le ordinanze del Tribunale ordinario di Firenze chiedono la declaratoria di illegittimità costituzionale al solo fine di dare coerenza al sistema.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 323 del 2008;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza r.o. n. 323 del 2008 e, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con ordinanza r.o. n. 382 del 2008;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 382 del 2008.

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April 3rd 2009

Legge 40/2004 atto II

Ovvero quando poche persone (alcuni Giudici) riescono a ribaltare i risultati di un lungo dibattito parlamentare e di un referendum.

Pensavo, sinceramente, che la discussione politica, giuridica e culturale fosse tutta incentrata sul fine vita. Insomma: sembra passato un secolo, ma poche settimane fa tutti parlavamo (a diverso titolo e con diverse competenze) di Eluana. In Parlamento sono in corso discussioni più o meno (f)utili su testamento biologico, idratazione, alimentazione, cura, terapia e “chipiùnehapiùnemetta”.

Ma, evidentemente, aveva ragione Quel Tale quando diceva che i figli delle tenebre sono più scaltri di quelli della luce… Mentre il mondo cattolico è (quasi) tutto concentrato sul testamento biologico, ecco che spunta un documento che, in poche pagine, butta per aria quei pochi argini alla “provetta selvaggia” che la legge 40/2004 aveva introdotto.

Non sono un tecnico, nè delle pratiche di FIV, nè delle questioni giuridiche. Ma mi permetto di chiedermi se coloro che hanno dchiarato incostituzionali alcuni passi della legge siano essi stessi costituzionali… oppure accanto alle decisioni del Parlamento (eletto) dovremo abituarci ad avere un altro organo legislativo e di potere (non eletto)?

Riporto, qui di seguito l’intervista alla Dott.ssa Eleonora Porcu, pubblicata su Il Sussidiario (http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=15633)

*-*-*-*-*

La Corte Costituzionale ha respinto alcuni punti della legge sulla fecondazione assistita, creando scompiglio in parlamento, gioia fra i radicali e, a quanto pare, non poche perplessità da parte di chi nel settore lavora quotidianamente. Sembra infatti che coesistano alcuni conflitti fra le modifiche imposte dalla Consulta e l’impianto generale della normativa. Abbiamo chiesto alla professoressa Eleonora Porcu, docente di ginecologia all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, nonché voce pubblica autorevole proprio in seno al dibattito sulla legge 40, di spiegarci quali aspetti verranno modificati concretamente nella pratica della fecondazione

 

Professoressa Porcu, dopo la bocciatura da parte della Consulta ad alcuni commi della legge 40 che cosa cambia sostanzialmente nella pratica della fecondazione assistita?

 

Francamente non lo so. Nel senso che ciò che sembra emergere, almeno dalla mia valutazione di tali modifiche, è una grande conflittualità tra il “messaggio” di questi cambiamenti effettuati dalla Corte Costituzionale e il resto dell’impianto della legge che è rimasto del tutto invariato.

Quindi, per fare un esempio, direi che sono un po’ sconcertata dal fatto che da un lato vengano eliminati il limite del numero di embrioni da generare e l’obbligo di trasferirli tutti in un’unica volta in utero, dall’altra parte però rimane il divieto di congelare gli embrioni o di disfarsene.

Quindi a questo punto se da una parte togliere un limite può voler dire generare anche eventualmente anche embrioni soprannumerari, perché si badi bene, questa è un’ipotesi concreta, dell’altra parte rimane l’interrogativo su che cosa farne su questi embrioni soprannumerari visto che è proibito distruggerli o congelarli.

 

Dalle linee generali al quotidiano. Per lei, operatrice sul campo in quanto medico ginecologo, da domani che cosa muterà?

 

La mia impressione da operatore è che, anche solo mantenendoci su un piano tecnico, il mio lavoro sarà ammantato maggiormente dal dubbio deontologico. Non mi sembra, infatti, che le indicazioni che emergono dal complesso della legge, così come si configura da oggi con questi ritocchi, siano univoche, siano chiare. Un operatore a questo punto cosa deve fare? Deve interpretare personalmente la legge? Dio mio, spero proprio di no! 

Finora, sinceramente, ho applicato la legge 40, da quando è stata formulata, con molta certezza e tranquillità, attraverso le sue direttive molto che erano molto chiare e molto esplicite. Ho sempre cercato di lavorare con questa normativa per il bene dell’embrione e per il bene della paziente, della donna. A questo punto non so davvero bene quali scelte concrete si debbano e si possano operare nel rispetto e nell’integralità della legge.

 

Come ha funzionato fino a ieri la legge 40? A suo avviso, prima di queste modifiche e al di là della maggiore chiarezza, si trattava di una buona normativa,?

 

Le posso dire la mia esperienza, ovviamente da medico e non da giurista, di fronte ad una legge dello Stato. Ho ritenuto che andasse applicata cercando di dedicare tutte le mie risorse scientifiche e professionali per far sì che dagli interventi medici e tecnici risultasse clinicamente il miglior vantaggio possibile per l’embrione e per la madre. Di fatto, valutando caso per caso singolarmente la applicabilità della legge e quindi non facendone un discorso generale ma cambiando l’operatività di persona in persona, i risultati riscontrati sono stati positivi. Il numero di gravidanze col passare del tempo nei miei casi è aumentato progressivamente e, adottando alcune strategie come quella di inseminare addirittura meno ovociti di quelli massimi previsti dalla legge, sono riuscita a contenere più o meno nelle statistiche europee la percentuale di gravidanze trigemine.

 

Quindi tutto sommato la reputa una buona legge

 

Per me si è trattato di un sistema che ha garantito quasi perfettamente il rispetto dei soggetti coinvolti. Ovviamente per fare un buon lavoro occorreva una grande dedizione di forze, energie e di inventività su come potesse essere applicata al meglio la strategia connessa ai parametri legali per non nuocere alla salute della paziente e non compromettere nessuno dei soggetti coinvolti.

 

Come si inquadra il nuovo assetto dato alla legge 40 dalla decisione della Corte Costituzionale sul versante delle diagnosi preimpianto, altro tema da lungo oggetto di dibattito?

 

Ecco, qui il discorso si fa più “remoto”. Nella legge, di fatto, anche dopo le modifiche delle linee guida ad opera dello scorso Ministro della Salute, rimane irrisolto un aspetto dipendente da due elementi. È un problema che precede le modifiche portate dalla Consulta, e che quest’ultime non sono servite a cambiare. Da un lato infatti non c’è la proibizione della diagnosi in preimpianto, d’altra parte è chiaramente reso esplicito, giustamente, per legge il fatto che tale diagnosi non debba essere eseguita, a scopo eugenetico. A questo punto però nessuno ha definito, per lo meno legalmente, che cos’è da considerarsi “eugenetica”. Anche in questo caso per coloro che effettuano la diagnosi preimpianto direi che diviene particolarmente difficile stabilire sotto questo frangente che cosa sia legittimo o illegittimo. Come si fa infatti a consigliare l’eliminazione di un embrione in quanto portatore di una malattia e contemporaneamente affermare che tale scelta non sia già a tutti gli effetti “eugenetica”?

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March 30th 2009

per riderci un po’ su…

Di ritorno dall’Africa, appena atterrato a Roma in un pomeriggio soleggiato, il Papa avrebbe esclamato con i giornalisti: “Che bel tempo, oggi!”.

Questa frase imprudente ha sollevato nel mondo emozione e perplessità e sta alimentando una polemica crescente. Riportiamo alcune delle reazioni più significative.

L’arcivescovo di Salisburgo: “Ribadiamo la piena fedeltà della Chiesa austriaca al Pontefice e ci stringiamo a lui. Ma è spontaneo chiedersi se per caso egli non voglia far regredire la Chiesa ad una setta animista di adoratori del sole. Dopo tale frase, il numero di persone che chiedono la cancellazione dai registri fiscali per il sostegno alla Chiesa cattolica è considerevolmente aumentato”

Alain Juppé, ex primo ministro francese e ora sindaco di Bordeaux: “Nell’istante in cui il papa pronunziava queste parole, a Bordeaux pioveva a catinelle. Questa contro-verità, prossima al negazionismo, mostra che il papa vive in uno stato di totale autismo. Questo distrugge, se ve n’era ancora bisogno, il dogma dell’infallibilità pontificale”.

Il Rabbino-Capo di Roma: “Come si può ancora pretendere che faccia bello dopo la Shoah? Solo il giorno in cui si deciderà a farmi visita alla Sinagoga di Roma allora, forse, potremo insieme verificare come sarà il tempo”

Margherita Hack, astronoma e astrofisica: “Affermando senza mezzi termini e senza prove obbiettive indiscutibili “che bel tempo oggi”, il papa dimostra il disprezzo ben noto della Chiesa per la Scienza, che combatte il dogmatismo da sempre. Che cosa c’è di più soggettivo e di più relativo di questa nozione di “bello”? Su quali prove sperimentali indiscutibili si appoggia? I meteorologi e gli specialisti della materia non sono giunti a mettersi d’accordo sul punto nell’ultimo Colloquio Internazionale a Caracas. E ora Benedetto XVI, ex cathedra, pretende decidere lui con tale arroganza. Si vedranno presto accendere roghi per tutti quelli che non concordano interamente con la nozione papalina di bello e cattivo tempo?”

L’Associazione delle Vittime del Riscaldamento Globale: “Come non vedere in questa dichiarazione provocatoria un insulto per tutte le vittime passate, presenti e future dei capricci del clima, delle inondazioni, degli tsunami, della siccità? Questa acquiescenza al “tempo che fa” mostra chiaramente la complicità della Chiesa con questi fenomeni distruttori, nei quali pretende vedere disegni “provvidenziali” di un Dio vendicatore e punitivo. E, quel che è peggio, simile attitudine non fa che incoraggiare coloro che causano il riscaldamento del pianeta, poiché potranno ora far valere l’avallo del Vaticano.”

Il Consiglio Mondialista: “Il papa finge di dimenticare che mentre splende il sole a Roma, una parte del pianeta è sprofondata nell’oscurità notturna. Ecco un segno intollerabile di disprezzo per vastissime porzioni del mondo e un chiaro segno, se ve n’era ancora bisogno, dell’eurocentrismo neocoloniale di questo papa tedesco”.

Il Direttivo americano delle Associazioni femministe: “Perché il papa ha voluto dire “che bel tempo” usando termini che, nell’originale in italiano della frase, sono al maschile? Avrebbe potuto benissimo utilizzare parole femminili come “che bella giornata”, o meglio ancora “che tempo attraente”, usando così un aggettivo “inclusivo” perché non declinabile differentemente al maschile al femminile. E’ evidente che questo papa, che già ha fatto condannare la formula del battesimo e delle benedizioni non maschilista (“In the name of the Creator, the Redeemer and the Sanctifier”), mostra ad ogni occasione il suo attaccamento ai principi più retrogradi. E’ sconsolante che nel 2009 si sia ancora a tali punti di arretratezza”

La Lega dei Diritti dell’Uomo: “Questo tipo di dichiarazioni non può che ferire profondamente tutte le persone che hanno della realtà uno sguardo diverso da quello del papa. Pensiamo in particolare alle persone immobilizzate in ospedale, o imprigionate, il cui orizzonte di limita a quattro mura; e così pure alle vittime di malattie rare i cui sensi non permettono di percepire lo stato della situazione atmosferica. C’è qui, è evidente, una volontà di discriminazione tra il “bello”, secondo il canone che si vorrebbe imporre a tutti, e coloro che, per scelta o per impossibilità, percepiscono le cose in modo differente. Noi proporremo a titolo dimostrativo querele giudiziarie per discriminazione contro questo papa”.

Alberto Melloni, della Scuola di Bologna: “Si vede bene la profonda differenza tra questo papa introverso e chiuso in sé e nel suo mondo sorpassato, che si limita ad un’osservazione climatica senza trarne le dovute conseguenze, ed invece la paterna apertura al mondo di Papa Giovanni XXIII che, dopo aver osservato la luna in cielo, invitava tutti a portare ai loro bambini la carezza del Papa. A quando un Giovanni XXIV che riprenda in mano la spinta dello Spirito conciliare, che gli ultimi papi hanno tentato di soffocare?”

Beppe Severgnini, giornalista: “Il Papa è il Papa. Punto. Ma non si può pensare con un po’ di nostalgia che Giovanni Paolo II le stesse parole le avrebbe dette magari in romanesco (“ggiornata bbona!”) e agitando lo zucchetto bianco ai fedeli che lo riaccoglievano a casa”.

L’Osservatore Romano ha pubblicato una versione leggermente differente delle parole esatte del Papa (egli avrebbe detto, secondo l’Osservatore: “qualcuno potrebbe dire che faccia bel tempo”). Ma le registrazioni audio e video dei giornalisti hanno smentito la versione edulcorata. Molti hanno anche attaccato l’ingenuità di P. Lombardi che, pur essendo al fianco del Papa, non è intervenuto per impedire quell’affermazione o subito chiarirne meglio il senso.

Membri influenti della Curia hanno tentato di attenuare la gravità della frase del Papa, facendo rilevare la sua stanchezza dopo il viaggio africano, vista la avanzatissima età del Pontefice, nonché dichiarando che la frase incriminata è stata mal compresa e voleva avere un significato teologico-metafisico e non climatico, come grossolanamente è stata interpretata.

Ma la polemica non accenna a placarsi

FONTE: http://uomovivo.blogspot.com/2009/03/eutrapelia-papale.html

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February 23rd 2009

Rivolta europea contro il global warming

di Antonio Gaspari

Sarà per il freddo e la neve che ha colpito tutto l’emisfero Nord del Pianeta, sarà per la crisi economica e finanziaria, sarà perchè l’ideologia ecologista catastrofista sta mostrando tutte le sue contraddizioni, sta di fatto che da più parti d’Europa sta emergendo una vera e propria ribellione contro le politiche dei sostenitori della teoria del global warming.

Come è noto, da oltre un decennio alle Nazioni Unite, all’Unione europea, ma anche nei vari governi, nei mass media, nelle associazioni ambientaliste, ci sono persone convinte che il mondo abbia la febbre. La causa, secondo i sostenitori di questa teoria, è che le attività industriali e lavorative condotte dall’umanità. stiano surriscaldando il pianeta. Per questo motivo con il protocollo di Kyoto hanno tentato di imporre severe politiche di riduzione dei gas serra, in particolare dell’anidride carbonica (CO2). Politiche costose e inefficaci, ma che vengono continuamente riproposte. Dopo anni di accettazione passiva  però, ci sono segnali forti di ribellione proprio in Europa. Già il governo di Silvio Berlusconi aveva fatto da apripista, chiedendo a dicembre di rinegoziare le quote in occasione dell’approvazione del pacchetto clima della Ue. Fu duramente criticato dall’opposizione e dalle associazioni ambientaliste, ma alla luce di quello che sta accadendo, la posizione del governo italiano è risultata in anticipo sui tempi.

A respingere le teorie catastrofiste del global warming e proporre un realismo produttivo ed un ambientalismo favorevole allo sviluppo sono stati il ministro dell’ambiente dell’Irlanda del Nord, ed i governi di Polonia e Repubblica ceca. Sammy Wilson ministro all’Ambiente dell’Irlanda del Nord,  ha respinto la diffusione di una campagna pubblicitaria che sosteneva le teorie catastrofiche del global warming.  Il ministro irlandese ha spiegato di non credere che il fattore antropico sia la causa principale dei processi che determinano il clima. Secondo Sammy Wilson messaggi come quelli che suggeriscono che lo spegnimento di un apparecchio televisivo piuttosto che la messa in stand-by potrebbero salvare il pianeta, sono un evidente «nonsense». Il ministro ha precisato di essere assolutamente favorevole ad una politica di efficienza energetica, ma ha anche chiesto di voler capire meglio il legame che intercorre tra le  emissioni di anidride carbonica e il riscaldamento globale.

Secondo quanto riportato dalla radio polacca il 10 febbraio, la Polonia ha denunciato la Commissione Europea perchè la richiesta della riduzione di un terzo (33%) nella produzione di CO2  nei prossimi tre anni interferisce nei programmi di sicurezza energetica ed in quelli di interesse economico della Nazione. La Polonia dipende per il 90% della sua produzione energetica dall’utilizzo del carbone e le politiche di riduzione della CO2 la metterebbero in serie difficoltà. Il Governo polacco, che dibatterà la questione al Tribunale Europeo di Lussemburgo, è sostenuto nella denuncia anche dai governi di Slovacchia, Ungheria e Lituania, mentre la Commissione europea avrà dalla sua parte il governo della Gran Bretagna.

Vaclav Klaus, presidente della Repubblica Ceca, Paese che ha appena assunto la presidenza di turno dell’Unione Europea, in un articolo pubblicato sul Financial Times del 6 gennaio ha scritto che il governo ceco «non si farà paladino dell’allarmismo sul riscaldamento globale. I cechi sono persuasi che la libertà e la prosperità sono molto più a rischio di quanto non lo sia il clima. Che i livelli attuali di innalzamento delle temperature globali siano straordinari non è provato. La spiegazione dei fattori che contribuiscono al global warming non è né chiara, né persuasiva. Qualsiasi azione mirante a mitigare il mutamento climatico si dimostrerà inutile e, quel che più conta, il genere umano ha dimostrato di essere sufficientemente adattabile ad un clima soggetto a cambiamenti incrementali. In realtà dovremmo volgere la nostra attenzione ad altre, più preoccupanti, questioni».

In Germania, paese che si è molto impegnato per raggiungere le quote di riduzione della CO2, come richiesto dal protocollo di Kyoro e come stabilito dalla Commissione europea, lo Spiegel Online, nella edizione del 10 febbraio, ha rivelato che «nonostante il boom di investimenti e di costruzioni di impianti solari ed eolici in Europa le emissioni di CO2 non sono diminuite di un solo grammo.

La rivolta contro le teorie del global warming si sta estendendo anche in Gran Bretagna. Il Catholic Herald del 6 febbraio ha rivelato che una associazione cattolica ha lanciato un durissimo attacco contro il movimento dei Verdi, descrivendo gli eccessi dell’ambientalisti come un ideologia più perniciosa del comunismo.

Per documentare quanto esagerata sia la teoria del global warming e quanto inaccettabile sia la richiesta di ridurre le nascite e limitare la produzione, la «Catholic Truth Society», un associazione londinese che gode del patrocinio del Vescovo ausiliare Paul Hendricks del Southwark, ha pubblicato un libro con il titolo Global Warming: How Should we Respond? L’autore è Russell Sparkes, un esperto di investimenti etici, il quale illustra come le tattiche politiche dei verdi sono simili a quelle dei marxisti, i quali invocavano il comunismo come unica soluzione per i mali del mondo. I verdi infatti annunciano catastrofi e cataclismi se non vengono adottate le politiche da loro indicate. Sparkes si dice preoccupato perchè anche persone contrarie all’ideologia comunista e alcuni vescovi e preti cattolici hanno cominciato a credere alla teoria del global warming. Secondo l’autore britannico «chi sostiene che l’umanità è una specie tra le altre» e chi suggerisce che «l’umanità ha meno diritti degli altri animali a causa dei tanti danni che ha apportato al pianeta» esprime un punto di vista «incompatibile con il pensiero cristiano». Per questo motivo Sparkes è convinto che l’ideologia verde è contraria agli insegnamenti della Chiesa cattolica.

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February 13th 2009

Riposi in pace. Noialtri, no!

di padre Gonzalo Miranda, L.C. *
ROMA, giovedì, 12 febbraio 2009 (ZENIT.org). -  Eluana non è più con noi. Riposi in pace. Noi altri, no: non possiamo riposare in pace, come se niente fosse successo.

Suo padre, Beppino, chiede di essere lasciato solo, in silenzio. E non ha l’obbligo di leggere quello che scriviamo. Ma noi non possiamo tacere, come se fosse calato il sipario alla fine di un lungo spettacolo drammatico: chi piange, chi applaude, chi commenta… E tutti a casa, per tornare alla vita reale. No, quello che abbiamo vissuto tutti, è vita reale. Anzi, morte reale. Più precisamente: omicidio reale.I significati e le conseguenze di questi fatti e dei fiumi di parole, argomentazioni, slogan e imprecazioni che hanno invaso tutto il paese intorno a questa vicenda, sono enormi. E vanno ancora al di là della vita preziosa di Eluana Englaro. Toccano più o meno direttamente altre 2500 persone che si trovano in stato simile al suo. Si ripercuotono poi inevitabilmente su tante altre persone che soffrono o possono soffrire situazioni mediche in base alle quali qualcuno tenderà di nuovo a dire: “È già morto… E’ solo un vegetale… È una vita indegna di essere vissuta…”. Ed eventualmente spingere per una fine simile a quella di Eluana.

Non possiamo riposare in pace. Abbiamo l’obbligo morale di “tormentarci”, di riflettere, di imparare e di trarre le dovute conclusioni, etiche e legali.

In questo sforzo di riflessione, possiamo per esempio chiederci: chi era Eluana? Non: chi era quella bella ragazza bruna, sempre sorridente, che abbiamo visto mille volte e che abbiamo imparato ad amare.

Chi era la Eluana sul cui destino abbiamo tutti discusso appassionatamente: a casa, nel bar, nei tribunali, nelle radio e le tv, e alla fine, troppo tardi, anche al Senato. Chi era, come si trovava veramente, qual era la sua immagine reale?

Possiamo forse ricordarla? No, non ci hanno fatto vedere nemmeno un solo scatto. Sembrerebbe la cosa più logica: il padre voleva custodire giustamente la sua intimità. Possiamo, però, ricordare l’immagine di Terry Schiavo, la donna americana fatta morire nel 2005 perché si trovava, anche lei, in stato vegetativo persistente? Certo che ci ricordiamo!

Quelle immagini, non potremo mai dimenticarle. Qual è la differenza? Molto semplice: in quel caso doloroso, qualcuno voleva che vedessimo. Nel caso doloroso di Eluana si voleva che non vedessimo.

I genitori di Terry (non il marito, Michael, che la portò fino alla morte) volevano che noi la vedessimo, affinché potessimo capire. Volevano che la gente, i giudici e tutti, potessero comprendere che Terry non era un vegetale; che era una persona viva che apriva e chiudeva gli occhi, che respirava perfettamente senza alcuna macchina, che reagiva sorridendo - solo meccanicamente? - alle carezze della mamma. 

Il signor Englaro faceva bene a proteggere la privacy della figlia. Ma intanto, per 10 anni è andato in tutte le televisioni e radio di questo paese a parlare di Eluana, mostrando le sue foto - solo quelle anteriori all’incidente - e facendo diventare sua figlia un “caso pubblico”. Un caso doloroso che ha toccato, anzi ferito, tutti noi. Ma noi non l’abbiamo vista. Evidentemente si voleva che non vedessimo, affinché non potessimo capire.

E allora, nel nostro doveroso sforzo di riflessione, dobbiamo tentare di vedere per capire. Conosciamo sempre più casi di persone che escono dallo stato vegetativo, anche dopo parecchi anni. Sappiamo di Salvatore Crisafulli, uscito dopo due anni. Ma chi ha seguito il tema da tempo, conosce anche tanti altri: Patti White Bull, dopo 16 anni; il polacco Jan Grzebski, dopo 19 anni; Terry Wallis, dopo 19; Massimiliano N., dopo 10…

In tutti questi casi, come in molti altri, gli interessati raccontano di aver sentito, capito, patito e addirittura di aver tentato di comunicare. Motivati da queste esperienze innegabili, l’equipe medica inglese guidata da A.M. Owen, ha voluto verificare l’eventuale attività cerebrale in una giovane in stato vegetativo persistente.

L’articolo scientifico pubblicato sulla rivista Science nel 2006 ha lasciato attoniti i più increduli: la Risonanza Magnetica Funzionale ha mostrato l’attivazione delle varie zone cerebrali, in corrispondenza con gli inviti da parte dei ricercatori ad immaginare di salire delle scale piuttosto che di giocare una partita di tennis, in maniera esattamente uguale a quanto evidenziato nel cervello dei “soggetti di controllo” sani.

Infatti, gli esperti si convincono sempre più - come riferisce un testo pubblicato due mesi fa dal President’s Council of Bioethics degli Stati Uniti - del fatto che in queste situazioni “la valutazione clinica si limita a misurare la capacità di rispondere all’ambiente” e che “ci sono buone ragioni per essere molto cauti prima di assumere che la vita cosciente si sia estinta”.

Certo, alcuni continueranno a dire, nonostante queste conferme sempre più numerose e schiaccianti, che comunque si tratta di vite “non degne di essere vissute”, al punto che provocare la loro morte sarebbe una “liberazione”.

In fondo si tratta di una profonda corruzione ideologica in relazione al valore della persona, di ogni persona umana. Corruzione che si esprime in quella che Giovanni Paolo II chiamò “Cultura della morte”.

Con questa espressione non denunciava la nostra società come se fosse tutta assetata di sangue e di morte. La “cultura della morte” consiste in una mentalità - plasmata in una serie di realtà sociali - che, avendo perso di vista il valore intangibile di ogni vita umana, la considera come un bene relativo e disponibile per la libertà dell’individuo, così che considera la morte come la soluzione migliore davanti a certi problemi e l’opzione per essa un diritto che la legge deve riconoscere all’individuo.

Nel caso di una gravidanza non desiderata, pericolosa o problematica, la soluzione è la morte del nascituro; se si tratta di un malato in stato grave che non trova senso per la sua vita, la soluzione è anticipare “dolcemente” la sua morte; se si desidera portare avanti la ricerca per eventuali cure future con le cellule staminali pluripotenti, la soluzione passa attraverso la distruzione di embrioni umani. La morte, non come un bene desiderabile, ma sì come soluzione per la quale si può, e addirittura conviene, optare.

In verità dovremmo parlare, non di “cultura”, ma di “anti-cultura”. Cultura dice coltivazione dello spirito umano nella società. Qui stiamo tornando invece allo stato selvaggio, non coltivato. Stiamo tornando indietro. Le conseguenze, se andiamo in quella direzione, saranno abissali.

Non possiamo, dunque, tacere e chiudere gli occhi della mente e del cuore. Eluana riposi in pace. Noi no.

—————

*Docente presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma

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February 12th 2009

Il testamento biologico oggi si fa su youtube

Sull’onda dell’emozione suscitata dal caso di Eluana Englaro, stanno spuntando come funghi su YouTube centinaia di testamenti biologici “fai da te”.

[ZEUS News - www.zeusnews.com - 11-02-2009]

“Io xxx nato a xxx il xxxx, nella pienezza delle mie facoltà fisiche e mentali, dispongo quanto segue. In caso di malattia allo stato terminale, o lesione traumatica celebrale invalidante e irreversibile, o qualsiasi altra eventualità per cui io rimanga in condizioni di incoscienza, impossibilitato a comunicare, e mantenuto in vita attraverso l’utilizzo di macchine artificiali, chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di sostegno, né ad idratazione o alimentazione forzata artificiale in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente.”

La formula che ciascuno sceglie è differente, non ce n’è una standard, ma pressappoco si assomigliano tutte. E’ dubbio se tali filmati abbiano valore legale, ma vogliono essere una sorta di “assicurazione”: qualora ci si trovasse per un malaugurato caso in una situazione simile a quella di Eluana, almeno ci sarà un filmato (da mandare in televisone, da far circolare su Internet) che testimonierà la volontà dell’individuo di non essere sottoposto a cure inutili.

Alcuni esempi sono visibili qui, qui, qui, qui e qui e qui, oppure cercando su YouTube “testamento biologico”.

FONTE: http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=9416

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February 12th 2009

Mangiaostie a tradimento

Da “il Foglio” del 10 febbraio 2009

Langone e i cattodisidratatori che hanno abbandonato Cristo per adorare la Costituzione

Scrivo spossato dagli antibiotici e dalla grande apostasìa che vedo manifestarsi in questi giorni in Italia. Non mi riferisco quindi al tandem Napolitano-Fini (il patto Molotov-Ribbentrop come lo chiama il mio amico avvocato Formicola): i due stanno anzi ritornando alle origini, alle ideologie di quando erano giovani, al comunismo e al fascismo che contemplavano l’assassinio politico e la violenza come levatrice della storia. Gli omicidi di Giacomo Matteotti, Lev Trotsky ed Eluana Englaro si assomigliano nella lunga premeditazione e nell’esemplarità: l’obiettivo è forzare la legislazione, imporre nuovi costumi, spegnere la libertà di espressione (i carabinieri che indagano sugli autori delle scritte “Peppino boia” mi ricordano la censura fascista che si scatenò subito dopo il delitto Matteotti, quando non si poteva più parlare di suicidi, omicidi, niente, e sui giornali ogni morte doveva risultare naturale).

Mi riferisco invece ai mangiaostie a tradimento, ai cattodisidratatori, agli uomini che hanno platealmente abbandonato Cristo per mettersi ad adorare la Costituzione (neanche un vitello d’oro, un vecchio pezzo di carta) organizzando in suo onore un bel sacrificio umano. Ciampi e Scalfaro, i due emeriti che per riflesso castale hanno subito solidarizzato con Napolitano, sono i farisei a cui si rivolge Gesù sul lago di Tiberiade: “Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti!”. Sembra che ogni domenica gli emeriti, cattolici praticantissimi, sporgano la linguetta per ricevervi l’ostia consacrata ma devo avvisarli che da oggi la linguetta dovranno tenerla riposta.

Penseranno mica che gli unici esclusi dalla comunione siano i divorziati risposati? Forse Scalfaro sì, penserà così, per il suo cattolicesimo tutto moralismo e nessuna sostanza che lo portò, un giorno lontano, a inveire contro una donna colpevole di scollatura eccessiva. Si ripassi il catechismo: “L’omicida e coloro che volontariamente cooperano all’uccisione commettono un peccato che grida vendetta al cielo”. Inoltre: “Preoccupazioni eugenetiche o di igiene pubblica non possono giustificare nessuna uccisione, fosse anche comandata dai pubblici poteri”. Ancora: “La legge morale vieta di rifiutare l’assistenza a una persona in pericolo”. Risultato: per Ciampi e Scalfaro niente comunione fino a data da destinarsi, per le signore scollate e scollatissime sì.

Il terzo emerito, nel senso di vescovo, è monsignor Giuseppe Casale, il Williamson di Puglia, un altro che fa danni ogni volta che apre bocca. Noi di Trani lo conosciamo bene: è il classico vescovo democristiano, corrente morotea, lo ascoltavi e ti veniva voglia di diventare missino, brigatista, buddista, tutto meno che democratico e cristiano. Ha convertito all’ateismo migliaia di foggiani. “Neanche io vorrei vivere attaccato alle macchine come Eluana, anche per me chiederei di staccare la spina”. Di che macchine parla? Non sa niente (la ragazza non viveva attaccata alle macchine!) però parla. Ha un bel dire il cardinal Ruini che “la chiesa non può consentire – tanto più quando un caso ha rilevanza pubblica – che si rivendichi nello stesso tempo l’appartenenza al cattolicesimo e l’autonomia nel decidere sulla propria vita”. Qui bisogna passare al fare: degradare i prelati che seminano scandalo e zizzania. Gesù per gente simile parla di una macina al collo e un tuffo dove l’acqua è più blu, ma anche Pio XI ebbe un’idea non male: convocò il riottoso cardinale Billot che entrò nello studio papale con zucchetto, anello e croce pettorale e ne uscì senza: semplice prete. C’è bisogno di umili lavoratori nella vigna del Signore. Riccardo Muti, vincitore del Premio internazionale medaglia d’oro al merito della cultura cattolica, si candida a nostro piccolissimo Karajan. Il direttore austriaco faceva le cose più in grande, nel ’55 gli ebrei lo accolsero alla Carnegie Hall gridando: “Ha aiutato Hitler a sterminare milioni di persone”. Muti, avendo al San Carlo abbracciato Napolitano e inneggiato alla Costituzione che uccide, eventualmente lo si potrà accusare di complicità morale nella morte di una disabile sola. Un dilettante.

All’interno del Pd (Partito democratico o Protocollo di disidratazione) alcuni cattolici dopo lunga riflessione hanno elaborato la seguente linea: “Meglio far morire Eluana che dar ragione anche solo per una volta a Berlusconi”. Livia Turco ci tiene che Crono mangi sua figlia, diamine, ha pure l’autorizzazione della magistratura. Altri determinati all’assetamento si chiamano Dario Franceschini, Ignazio Marino e Roberta Pinotti, quest’ultima per ragioni di bon ton: “Sono cattolica ma voto no e giudico una caduta di stile quella della Chiesa”. Gesù sul calvario le sta chiedendo di dargli da bere e lei risponde che la domanda è malposta. Che impressione, che paura, vedere quante persone lasciano la parrocchia per convertirsi a una specie di religione azteca.

di Camillo Langone

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February 11th 2009

messaggio di mons. luigi negri all’indomani della morte di eluana englaro

Il Vescovo di San Marino-Montefeltro Luigi Negri è intervenuto questa mattina alla trasmissione di Radio 1 Rai, “Radio anchio”, dedicata alla tristissima vicenda di Eluana Englaro che ieri sera ha visto il suo epilogo con la morte improvvisa, ed inattesa nei tempi, della donna. Mons. Negri ha espresso, all’uscita dagli studi Rai, il desiderio di osservare il silenzio che si addice in momenti drammatici come questo, senza però esimersi dal riaffermare la verità su quanto si è compiuto, affidandosi ad una nota che alleghiamo. Ufficio Stampa e Comunicazioni Sociali
Diocesi di San Marino-Montefeltro
Nella tragedia che si è consumata sotto i nostri occhi e che riempie di sgomento la nostra coscienza di cristiani e di uomini di buona volontà, accolgo volentieri l’invito ad una pausa silenziosa. Ma nel silenzio non deve vincere l’ipocrisia, questa enorme ipocrisia che altera i dati della realtà e che fa circolare menzogne anziché l’obiettiva realtà degli eventi e delle posizioni. Nel silenzio orante, almeno per i credenti, bisogna dire la verità e la verità è che è stato compiuto un gesto di violenta eliminazione della vita su una persona debole ed indifesa. Di fronte a questo, ciascuno è chiamato a prendersi la propria responsabilità: la cattiva coscienza che ha avuto un ruolo determinante nell’opinione pubblica, la buona scienza che non ha avuto il coraggio di un gesto adeguato, la magistratura, le istituzioni politiche, i mezzi della comunicazione sociale. Chiediamoci se si è voluto rispettare e promuovere il sacrosanto principio del valore assoluto della vita; nella chiarezza che la vita è indisponibile per sua natura a chiunque, e che è solo nella disponibilità di Dio, si potrà faticosamente risalire da questa terribile condizione in cui è precipitata la nostra società. Chiedo a Dio la grazia della proclamazione della verità e, insieme, l’esperienza di una grande misericordia. La verità senza misericordia diventa una ideologia astratta; la misericordia senza verità non è misericordia.
Invito la Diocesi di San Marino-Montefeltro in tutte le sue articolazioni ad elevare a Dio preghiere nelle forme che ciascuno riterrà più opportune perché il Signore ci conceda la grazia della verità e la grandezza della misericordia.
Pennabilli, 10 Febbraio 2009
+Luigi Negri
Vescovo di San Marino-Montefeltro

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